L’imposta di bollo assolta in modo virtuale, regolamentata dagli articoli 15 e 15-bis del d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, consente ai contribuenti di assolvere il tributo attraverso una dichiarazione telematica. Tuttavia, nel caso di errori operativi nella presentazione, è possibile correggere gli importi dichiarati tramite una dichiarazione sostitutiva.

Imposta di bollo virtuale errata: come rimediare

In un’apposita istanza di interpello, protagonista è l’azienda denominata ALFA, che si è trovata nella situazione in cui, dopo la presentazione telematica della dichiarazione consuntiva per l’anno 2021, ha identificato un errore che ha portato all’indicazione di un’imposta maggiore di quella dovuta. La società desiderava sapere come recuperare l’eccesso pagato e la procedura corretta da seguire.

Secondo ALFA, il contribuente poteva rettificare la dichiarazione dell’imposta di bollo attraverso una dichiarazione sostitutiva presentata oltre il termine ordinario, ma entro i limiti temporali per l’accertamento. Tale dichiarazione sostitutiva avrebbe dovuto essere sufficiente per consentire all’Ufficio di riliquidare l’imposta, permettendo di compensare il credito risultante con gli obblighi futuri o richiedere un rimborso.

Normativa e termini di presentazione

L’articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 642/72, stabilisce che i contribuenti hanno fino a tre anni per correggere eventuali errori. Anche se la dichiarazione sostitutiva non è esplicitamente regolamentata, le istruzioni del modello dichiarativo permettono la rettifica o integrazione tramite la presentazione di una nuova dichiarazione che sostituisce integralmente la precedente.

L’articolo 15 del d.P.R. n. 642/72 prevede che l’Ufficio sia responsabile della liquidazione dell’imposta dovuta. Anche nel caso di una dichiarazione integrativa, l’Ufficio può riliquidare l’imposta tenendo conto del maggior credito spettante al contribuente.

ALFA ha quindi ritenuto che la dichiarazione sostitutiva dovesse essere considerata uno strumento idoneo per consentire all’Ufficio di rettificare l’imposta dovuta e riconoscere il credito. Questa procedura sarebbe stata coerente con l’obiettivo di semplificazione introdotto nel 2015 per il “bollo virtuale“.

Imposta di bollo virtuale e dichiarazione sostitutiva: emendabilità delle dichiarazioni

Qual è stata la risposta dell’Agenzia delle Entrate? Il principio generale di emendabilità stabilisce che il contribuente possa rettificare una dichiarazione entro i termini previsti. Con la Legge di Stabilità 2015, è stato ampliato il ravvedimento operoso, consentendo la rettifica fino alla scadenza del termine di accertamento.

L’articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, consente ai soggetti interessati di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate. Il richiedente deve presentare una dichiarazione che indica il numero previsto di atti e documenti per l’anno. La dichiarazione consuntiva, da presentare l’anno successivo, mostra il numero effettivo di documenti prodotti, insieme agli elementi utili per calcolare l’imposta dovuta. L’Agenzia, dopo una verifica, effettua una liquidazione definitiva per l’anno precedente e provvisoria per l’anno in corso.

Le attuali istruzioni dell’Agenzia permettono la presentazione di una dichiarazione sostitutiva per rettificare una dichiarazione già inviata, senza specificare un termine ultimo. Questa dichiarazione sostituisce integralmente quella precedente, e viene valutata dall’ufficio competente che, dopo i necessari controlli, procede alla riliquidazione dell’imposta. Questo processo consente la correzione di errori o omissioni a vantaggio del contribuente.

La dichiarazione integrativa “a favore” prevista dagli articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 si applica solo a specifiche imposte, tra cui imposte sui redditi, IRAP e IVA. Tuttavia, non può essere estesa all’imposta di bollo virtuale in assenza di specifica normativa. Pertanto, il contribuente non ha potuto utilizzare la dichiarazione integrativa a favore per rettificare errori che hanno causato il pagamento di un’imposta superiore.

Come richiedere il rimborso dell’imposta di bollo versata in eccesso

In caso di imposta di bollo versata in eccesso, è possibile presentare una richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La richiesta deve essere presentata entro tre anni dalla data del pagamento. Tuttavia, l’importo versato non può essere compensato con l’imposta di bollo dovuta negli anni successivi. Le disposizioni degli articoli 15 e 15-bis del d.P.R. n. 642/72 disciplinano specifiche situazioni, come il credito derivante dalla dichiarazione annuale e il pagamento degli acconti. Non possono essere applicate per compensare l’imposta versata erroneamente con l’imposta da pagare negli anni successivi.