Pensione di invalidità aumento fino a 735 euro al mese. L’INPS per la pensione di invalidità eroga un importo base da 343 euro fino a un importo massimo pari a 735 euro al mese. Esiste la concreta possibilità di ricevere un importo più alto, grazie alla maggiorazione dell’assegno pensionistico. Vediamo insieme chi ne ha diritto e come funziona la maggiorazione.

Pensione di invalidità aumento fino a 735 euro al mese

Chiariamo sin da subito che si tratta dell’applicazione di un principio giuridico, in cui viene consentita l’applicazione della maggiorazione sulla pensione di invalidità a una determinata fascia di reddito.

Prima di tale evoluzione, la maggiorazione veniva riconosciuta a chi compiva 60 anni di età. Successivamente, una sentenza della Corte Costituzionale ha previsto che dal 20 luglio 2020 il diritto alla maggiorazione venisse esteso agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti e ai sordi percettori di pensione di invalidità il cui importo risulti inferiore al milione di lire (circa 660 euro al mese ai valori attuali).

Pertanto il beneficio spetta dal compimento del 18esimo anno d’età, a condizione che si soddisfino i requisiti reddituali individuali e coniugali.

In questo contesto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i seguenti emolumenti:

  • redditi da casa di abitazione;
  • pensioni di guerra;
  • indennità di accompagnamento;
  • importo aggiuntivo;
  • somma aggiuntiva i trattamenti di famiglia;
  • indennizzo per complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni emoderivanti.

A questo punto non ci resta che capire quali sono le condizioni reddituali che permettono l’aumento della pensione di invalidità da 330  fino a  735 euro.

A chi spetta l’aumento pieno di 735,05 euro?

La maggiorazione viene riconosciuta in misura piena solo ai titolari della pensione di invalidità che non possiedono altri redditi oltre alla predetta prestazione assistenziale.

L’importo del beneficio economico non rientra nel calcolo del reddito imponibile ai fini IRPEF, così come previsto dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

Che cosa significa maggiorazione sociale su inv. civ.?

La maggiorazione sociale viene riconosciuta agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti e ai sordi percettori di pensione di invalidità, il cui importo risulti inferiore a 660 euro al mese e il cui reddito complessivo non superi il limite stabilito annualmente. L’importo della maggiorazione varia in base alla tipologia di prestazione a cui viene applicata.

Secondo le disposizioni normative contenute nell’articolo 39, comma 4 della legge 289/2002, la maggiorazione sociale spetta sui trattamenti economici in favore dei soggetti disagiati.

Il diritto alla maggiorazione viene riconosciuto fino a un importo massimo determinato dalla differenza tra l’importo di 735,05 euro e l’importo dell’assegno sociale. Come riporta pensionioggi.it, nel 2024 la maggiorazione sociale corrisponde a 136,44 euro al mese per le pensioni previdenziali; mentre per l’assegno sociale corrisponde a 200,64 euro al mese e a 294,63 euro al mese per fruitori della ex pensione sociale. L’incremento viene riconosciuto anche per la tredicesima mensilità.

Quando viene erogata la maggiorazione sulla pensione di invalidità fino a un aumento di 735 euro al mese?

La maggiorazione viene riconosciuta ai percettori della pensione di invalidità con un reddito annuo individuale inferiore a 9.555,65 euro. Per i fruitori del trattamento assistenziale coniugati, non effettivamente o legalmente separati, è indispensabile non superare un reddito coniugale pari a 16.502,98 euro.

Infine, va precisato che l’importo della maggiorazione non deve determinare il superamento del limite reddituale previsto per il rilascio della maggiorazione fino a 735,05 euro.

Il beneficiario coniugato deve soddisfare entrambi i requisiti reddituali, ovvero individuale e coniugale, per ottenere la differenza dell’importo della maggiorazione.

Ciò significa che se il reddito individuale non supera l’importo soglia previsto dalla normativa, ma il reddito cumulato con il coniuge supera tale limite, ovvero 16.502,98 euro all’anno, l’INPS non applica la maggiorazione sul trattamento assistenziale