La riforma fiscale del 2024 ha portato significative modifiche nel processo di comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti, stabilendo specifici periodi dell’anno durante i quali determinati tipi di notifiche sono sospesi. Com’è noto, alcune richieste sono state esaudite, al fine di alleggerire il carico di adempimenti per i commercialisti e i contabili e di ansie per i contribuenti. Così è stato deciso uno stop all’invio degli avvisi bonari ad agosto e dicembre, ovvero in coincidenza con le vacanze estive e sotto Natale. Tuttavia ci sono alcune eccezioni da conoscere: le ha rese note l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024.

Stop avvisi bonari agosto e dicembre: i dettagli

L’articolo 10 del decreto Adempimenti (D. Lgs n°1/2024) specifica i termini e le condizioni sotto cui l’Agenzia delle Entrate deve cessare l’invio di comunicazioni durante certi periodi dell’anno. Queste sospensioni si applicano a una serie di comunicazioni legate ai risultati dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni dei redditi, così come ad altri atti simili. Le principali categorie di comunicazioni che rientrano in questo regime di sospensione includono:

  • Risultati dei controlli automatizzati delle dichiarazioni: comunicazioni che derivano dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972.
  • Risultati dei controlli formali delle dichiarazioni: coinvolge le determinazioni effettuate secondo l’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
  • Esiti della liquidazione delle imposte sui redditi: questi includono le imposte assoggettate a tassazione separata secondo l’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004.
  • Lettere di compliance: sono le comunicazioni per l’adempimento spontaneo, regolate dagli articoli 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le sospensioni sono effettive dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, periodi durante i quali i documenti possono essere preparati, ma non inviati.

Stop avvisi bonari agosto e dicembre, ma ci sono delle eccezioni: quali

Nonostante la sospensione generale, ci sono situazioni eccezionali in cui l’Agenzia delle Entrate può procedere con l’invio di comunicazioni. Queste eccezioni sono motivate da urgenze e necessità indifferibili quali:

  • Rischi di prescrizione e decadenza: quando la mancata spedizione di un avviso potrebbe pregiudicare il recupero di somme dovute entro i termini previsti dalla legge.
  • Notizie di reato: comunicazioni che devono essere inviate in conformità con l’articolo 331 del codice di procedura penale.
  • Procedure concorsuali: inviare atti a soggetti coinvolti in procedure concorsuali per assicurare la loro tempestiva insinuazione nel passivo.

Cosa cambia per i contribuenti: le novità

Durante il periodo di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre, i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli sono prorogati. Per esempio, se un avviso di irregolarità viene inviato il 26 agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento inizia dal 5 settembre, grazie alla sospensione legale. Questo permette ai contribuenti di avere un lasso di tempo maggiore per organizzare i propri pagamenti.

In conclusione e riepilogando, per un avviso bonario risultante da un controllo automatizzato delle dichiarazioni e in presenza di un termine di prescrizione imminente, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a notificare l’avviso anche nei mesi di sospensione. Questo assicura che i termini legali siano rispettati senza compromettere la riscossione delle somme dovute.

I contribuenti possono godere di un periodo di tranquillità durante agosto e dicembre, senza l’ansia di ricevere comunicazioni fiscali. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle eccezioni che possono interrompere questa pausa. Inoltre, se un avviso viene ricevuto in agosto, i termini per il pagamento non decorreranno fino al 5 settembre, permettendo così ai contribuenti di gestire meglio i propri obblighi fiscali.