Il dibattito sull’applicazione dell’aliquota IVA del 10% agli integratori alimentari coinvolge una comprensione dettagliata delle direttive comunitarie e delle disposizioni nazionali. Un’Associazione in particolare focalizzata su questo tema, protagonista di una istanza di interpello alla quale ha risposto l’Agenzia delle Entrate, sostiene l’applicabilità generalizzata di questa aliquota, sostenuta da una solida base normativa sia a livello di UE che italiano.
Definizione e regolamentazione degli integratori alimentari
Gli integratori alimentari sono definiti dalla Direttiva Europea 2002/46/CE come prodotti destinati a integrare la dieta normale e includono una vasta gamma di sostanze nutritive o altre sostanze con effetti nutritivi o fisiologici. Questi prodotti possono essere presentati in diverse forme dosate, come capsule o compresse, e sono distinti dai medicinali, conformemente alla direttiva 2001/83/CE. In Italia, il decreto legislativo n. 169 del 2004 ha recepito questa direttiva, specificando ulteriormente la definizione e le caratteristiche degli integratori.
Il decreto italiano impone che l’etichettatura e la pubblicità degli integratori alimentari non debbano attribuire loro proprietà terapeutiche, seguendo così il dettame europeo che mira a una corretta informazione del consumatore. Ogni prodotto immesso sul mercato deve essere notificato al Ministero della Salute, che lo inserisce nel Registro Nazionale degli Integratori Alimentari. Questo processo di notifica assicura che gli integratori siano chiaramente identificati come prodotti alimentari, senza implicazioni terapeutiche.
Integratori alimentari: implicazioni fiscali e aliquota IVA
L’Associazione Alfa puntualizza che, secondo l’articolo 98 della Direttiva 2006/112 CE, gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte a categorie specifiche di beni, tra cui quelli utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari. In Italia, la Tabella A, parte III, del Decreto IVA posiziona gli integratori alimentari in una categoria che beneficia dell’aliquota ridotta del 10%. La classificazione di questi prodotti è ulteriormente confermata dal loro posizionamento nella voce 2106 del Sistema Armonizzato, che include preparazioni alimentari diverse.
Le interpretazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le note esplicative del Sistema Armonizzato supportano la classificazione degli integratori alimentari come preparazioni destinate a supportare la salute generale, senza connotazioni mediche. Questa interpretazione è rafforzata dalla coerenza tra le normative comunitarie e nazionali che definiscono gli integratori alimentari e ne regolano la commercializzazione e la tassazione.
Aliquota IVA integratori alimentari: il riepilogo del caso
L’applicazione dell’aliquota IVA del 10% agli integratori alimentari, qualificati e registrati conformemente alla normativa vigente, è un argomento di notevole interesse per il settore alimentare e per i consumatori attenti alla salute. Recentemente, le discussioni si sono concentrate sulla chiarezza delle leggi e sulle modifiche introdotte che influenzano direttamente la tassazione di questi prodotti.
L’Associazione Alfa, in risposta alla normativa corrente, ha sostenuto che gli integratori alimentari etichettati secondo il decreto legislativo n. 169/2004 e registrati nel registro nazionale, dovrebbero automaticamente beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%. Questa interpretazione si basa sulla classificazione di tali prodotti, evitando la necessità di un interpello doganale preventivo per confermare l’applicazione dell’aliquota.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Recentemente, l’articolo 4-ter del decreto legge del 18 ottobre 2023, n. 145, modificato ulteriormente dalla legge di conversione del 15 dicembre 2023, n. 191, ha apportato cambiamenti significativi al numero 80) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA. Questi cambiamenti hanno chiarito la posizione degli integratori alimentari, espandendo esplicitamente l’elenco dei prodotti soggetti all’aliquota IVA del 10%. In particolare, la norma ha aggiunto gli integratori sotto forma di sciroppi, precedentemente esclusi, sottolineando la loro inclusione indipendentemente dalla forma di presentazione.
La norma richiede che gli integratori alimentari siano classificati nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata secondo il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987. Questa classificazione è rilevante per l’applicazione dell’aliquota ridotta, poiché il riconoscimento doganale ufficiale di tali prodotti come preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove garantisce l’accesso all’aliquota del 10%.
Nonostante le intenzioni chiarificatrici della nuova normativa, permangono sfide legate alla classificazione di alcuni integratori che potrebbero non rientrare chiaramente nella voce doganale 2106. Ad esempio, prodotti alimentari allo stato liquido destinati al consumo diretto come bevande potrebbero essere classificati nel Capitolo 22, relativo alle bevande, anziché nel Capitolo 21, che include le preparazioni alimentari. Questa distinzione può precludere l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, nonostante i prodotti soddisfino i requisiti del d.lgs. n. 169 del 2004.