Ecobonus, la mancata comunicazione all’Enea comporta la perdita del diritto alle agevolazioni? Ecco cosa prevede la Cassazione.

Il mancato adempimento dei termini dei flussi comunicativi riguardanti la fine dei lavori all’ENEA comporta la perdita del diritto alle agevolazioni previste dall’Ecobonus? Scopriamo cosa ha ribadito la corte di Cassazione con la sentenza n. 7657 del mese di marzo 2024.

Ecobonus: la mancata comunicazione all’Enea comporta la decadenza dai benefici?

Il mancato adempimento dei termini della comunicazione termine lavori all’ENEA non comporta la perdita del diritto alle agevolazioni fiscali previste dall’Ecobonus. A confermarlo sono i giudici della Cassazione, che hanno emanato la sentenza n. 7657 del mese di marzo 2024. La comunicazione termine lavori deve essere inoltrata all’ENEA entro novanta giorni.

Nel caso in cui si superi tale termine, non si perde il diritto all’agevolazione prevista dall’Ecobonus. Il Fisco non può sollevare delle pretese nel caso in cui il contribuente voglia beneficiare degli aiuti di natura fiscale. La trasmissione della comunicazione termine lavori all’ENEA entro novanta giorni è cogente, ma il contribuente non perde il diritto di ottenere i benefici previsti dall’Ecobonus nel caso in cui si superino i 90 giorni.

A chiarirlo sono i giudici della corte di Cassazione con la sentenza n. 7657 emessa il 21 marzo 2024. Gli ermellini hanno sottolineato che il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione fine lavori non può comportare la decadenza del beneficio fiscale. Nel caso in cui alla comunicazione non si allegasse l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), lo stesso può essere trasmesso in un momento successivo.

Per questo, l’amministrazione tributaria non può negare il diritto alla detrazione fiscale. I giudici hanno preso in esame il caso a seguito della notifica di una cartella esattoriale inviata ad un contribuente. Nel 2008 il contribuente aveva inoltrato l’APE all’ENEA oltre i novanta giorni dal termine dei lavori. Il contribuente ha presentato l’impugnazione dell’atto e ha vinto. I giudici hanno confermato che trasmettere l’APE all’ENEA entro i 90 gg dal termine dei lavori non rappresenta l’adempimento necessario per beneficiare della detrazione fiscale.

Il parere dell’amministrazione tributaria

Di tutt’altro parere è il Fisco, il quale sottolinea che il mancato invio comporta la decadenza del beneficio. Di conseguenza, il caso è stato esaminato dai giudici tributari di primo e di secondo grado.

I giudici della Cassazione hanno ribadito che dalla normativa non è possibile comprendere la decadenza dai benefici fiscali previsti dall’Ecobonus nel caso in cui non dovesse essere rispettata la scadenza massima di 90 giorni. La decadenza dei benefici fiscali non si può dedurre dalle altre disposizioni.

Ecobonus, la comunicazione all’ENEA ha valenza statistica

La Cassazione ha sottolineato che l’obbligo di inoltrare la comunicazione per l’Ecobonus all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha semplice valenza statistica. Con la Risoluzione n. 46 del 18 aprile 2019 il Fisco ha previsto che l’esclusione della tardiva e dell’omessa comunicazione potesse implicare il rifiuto di riconoscimento della detrazione fiscale.

I giudici della Cassazione hanno respinto le pretese dell’Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici è palese che la comunicazione nell’ambito dell’Ecobonus non serva per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa. Nel caso in cui la comunicazione non sia effettuata è possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis, che consente di inoltrare la comunicazione entro i termini previsti per l’inoltro della dichiarazione dei redditi.

Si tratta di una sanatoria che permette al contribuente di effettuare determinati adempimenti necessari per ottenere i benefici di natura fiscale. Se a causa di una dimenticanza o di una distrazione il contribuente non provvede ad inoltrare tutte le informazioni non deve rinunciare ai benefici fiscali sull’Irpef, ma deve provvedere con la regolarizzazione tramite l’istituto sopra richiamato. Il contribuente può regolarizzarsi pagando una sanzione pari a 250 euro e procedendo all’adempimento in ritardo.