La classificazione di un “Esperto Nazionale Distaccato” (END) è rilevante per determinare gli obblighi fiscali per le persone che ricoprono questa posizione. Un END è solitamente un esperto nominato dal suo paese d’origine per servire un’agenzia o istituzione dell’Unione Europea. Questa posizione è cruciale per le operazioni dell’UE, e la sua struttura finanziaria coinvolge regole complesse che riguardano sia l’END che le autorità fiscali del loro paese d’origine.

Tassazione END: la struttura finanziaria e i contributi dell’UE

La Decisione della Commissione C (2008) 6866, in vigore dal novembre 2008, stabilisce la struttura finanziaria per gli END. Questa decisione distingue tra coloro che ricevono contributi dall’UE e quelli etichettati come esperti “a costo zero“. Gli END finanziati dall’UE ricevono indennità giornaliere e mensili proporzionali alla distanza dal loro paese d’origine. Questo accordo finanziario copre efficacemente le spese di vita e di lavoro mentre si trovano presso l’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima (EMSA) o entità simili.

Un aspetto chiave di questo accordo finanziario risiede nel suo impatto sulla tassazione. Gli esperti finanziati dal loro paese di origine, piuttosto che dall’UE, devono rispettare un diverso quadro fiscale. L’articolo 51, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1987, n. 917 (TUIR) disciplina il trattamento fiscale per questi END “a costo zero”. Essi sono soggetti alle leggi fiscali nazionali e le loro indennità contribuiscono al loro reddito imponibile al 50%.

Tassazione nazionale END militari: come funziona

Per il personale militare che ricopre il ruolo di END, ulteriori chiarimenti vengono forniti dall’articolo 1808, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 66/2010. Questo decreto stabilisce che se indennità speciali o contributi dall’UE finanziano direttamente le spese dell’END, questi pagamenti prevalgono su qualsiasi disposizione di reddito standard. Quindi, devono integrare le indennità dall’UE nel loro reddito nazionale fino al livello stabilito per la normale retribuzione.

Tassazione dei redditi da lavoro dipendente

L’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, definisce il “principio di onnicomprensività” per i redditi da lavoro dipendente. Questo implica che tutte le somme e i valori percepiti, a qualsiasi titolo, in relazione al rapporto di lavoro, contribuiscono a determinare il reddito imponibile. I commi successivi dell’articolo specificano alcune eccezioni, disciplinando quali componenti non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo parzialmente.

Tassazione redditi da lavoro all’estero END: il caso chiarito dall’Agenzia delle Entrate

Andando a riepilogare, l’articolo 51, comma 8, del TUIR stabilisce che “gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50%“. Questo si applica in particolare alla figura degli Esperti Nazionali Distaccati. La decisione della Commissione Europea del 2008 e quella del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del 2009 distinguono tra END “cost-free” e quelli con indennità a carico dell’UE.

L’articolo 32, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che il trattamento economico degli END possa essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di destinazione o diviso tra esse, oppure rimborsato in tutto o in parte dall’UE o da enti internazionali. La situazione presa in esame dall’Agenzia delle Entrate che ha risposto a una specifica istanza di interpello, riguarda un END distaccato presso l’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima (EMSA) di Lisbona, con indennità finanziate interamente dall’UE.

Tassazione END a costo zero: chiarimenti AdE

Nel caso degli END “cost-free,” la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 559 del 2022 stabilisce che le indennità di soggiorno e giornaliere erogate dalla loro amministrazione italiana sono imponibili in Italia. Questo è dovuto alla mancanza di una specifica disposizione internazionale che limiti la potestà impositiva dei singoli Stati membri.

Protocollo sui privilegi e immunità delle comunità europee

L’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1406/2002, che istituisce l’EMSA, stabilisce che il protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità Europee si applica all’Agenzia e al suo personale. L’articolo 12 del Protocollo prevede che i funzionari e altri agenti dell’UE siano esenti da imposte nazionali sugli stipendi e gli emolumenti versati dall’Unione.

Nel caso specifico dell’END distaccato presso l’EMSA, il trattamento finanziario è disciplinato dalle “Regole Applicabili agli Esperti Nazionali Distaccati,” confermando che le indennità sono interamente a carico del bilancio dell’Unione. Di conseguenza, non concorrono al reddito imponibile in Italia e non devono essere dichiarate.