Bonus acquisto casa fino a 4.000 euro: spese deducibili e detraibili. Riceviamo frequenti domande che riguardano la categoria degli oneri accessori relativi agli interessi sui mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, con particolare riferimento alla loro deducibilità o detraibilità. Vediamo insieme come ottenere il bonus acquisto casa nel 2024.
Bonus acquisto casa
L’acquisto della prima casa può beneficiare di diverse agevolazioni fiscali. In molti casi, è possibile ottenere un rimborso, anche se parziale, delle spese relative agli oneri accessori sugli interessi dei mutui ipotecari.
Ogni anno, i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Nel modello 730, sia precompilato che ordinario, devono essere indicate le spese deducibili e quelle detraibili ai fini del calcolo della tassazione sui redditi percepiti.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le istruzioni per la compilazione del modello 730 per l’anno 2024. Tra le spese che possono essere inserite nel documento fiscale figurano anche quelle notarili e quelle dell’agenzia immobiliare.
Cosa posso detrarre con l’acquisto della prima casa?
L’acquisto della prima casa tramite un intermediario immobiliare permette di detrarre fiscalmente il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 1.000 euro.
La quota eccedente tale limite non è detraibile. Di conseguenza, l’ammontare massimo della detrazione ottenibile è pari a 190 euro.
Cosa si detrae dalla fattura del notaio?
Detrazione fiscale per le spese notarili relative all’acquisto della prima casa
Nella dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione alcune spese notarili sostenute per l’acquisto della prima casa con mutuo. In particolare, è prevista una detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di 4.000 euro.
In base alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, è possibile portare in detrazione le spese relative agli interessi passivi detraibili nella dichiarazione dei redditi e riguardano:
- onorari del notaio: comprendono le spese sostenute per la stipula del mutuo, ma non quelle relative al contratto di compravendita;
- spese sostenute dal notaio per conto del cliente: comprendono le diverse spese che il notaio ha sostenuto per conto del cliente nell’ambito della pratica notarile, tra cui:
- iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca;
- spese di istruttoria;
- perizia tecnica e altre ancora.
L’importo massimo detraibile è di 4.000 euro e si riferisce all’insieme degli oneri accessori, non solo alle spese notarili.
Esempio:
Un contribuente che nel 2023 ha acquistato la prima casa con mutuo, sostenendo 600 euro di interessi passivi e 2.100 euro di spese notarili, potrà detrarre il 19% dell’importo totale, ovvero 2.700 euro.
Se invece il contribuente ha versato 800 euro di interessi passivi, 3.000 euro di spese notarili e 500 euro di perizia, per un totale di 4.300 euro, potrà detrarre in sede di dichiarazione dei redditi un importo massimo di 4.000 euro.
Mutui per ristrutturazione casa: la detrazione degli interessi passivi
Detrazioni fiscali per la ristrutturazione dell’abitazione principale
L’Agenzia delle Entrate permette di beneficiare di due distinte detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale:
- detrazione degli interessi per mutui ipotecari: è possibile detrarre gli interessi passivi versati per la parte del mutuo effettivamente utilizzata per la ristrutturazione dell’immobile, non sull’intero importo del mutuo. Gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. Il beneficio fiscale non viene riconosciuto sugli interessi relativi alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate;
- detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione: è prevista una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, fino a un importo massimo di 96.000 euro per immobile. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per fruire della detrazione, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.