La fruizione dei permessi 104/1992 è subordinata all’autorizzazione obbligatoria rilasciata dall’Inps.
La Legge 104 riconosce ai lavoratori dipendenti portatori di handicap e ai loro familiari il diritto di assentarsi dal lavoro. In questi periodi non lavorativi, in cui i beneficiari usufruiscono dei permessi, il trattamento economico è a carico dell’Inps.

Come abbiamo anticipato e come spiegheremo nel testo, per fruire dei permessi è necessaria una procedura di richiesta e l’autorizzazione da parte dell’Inps.

L’assenza per cui non è presente l’autorizzazione dell’Istituto comporta conseguenze economiche e anche la riqualificazione delle assenze ad altro titolo.

Cos’è l’autorizzazione Inps obbligatoria permessi 104

Nell’ambito di applicazione della Legge 104, i lavoratori beneficiari e i loro familiari possono fruire di alcuni permessi. La legittima fruizione degli stessi, sia che vengano fruiti direttamente dai lavoratori o dai familiari che li assistono, è subordinata all’autorizzazione rilasciata dall’Inps.

Solo una volta ottenuta l’autorizzazione dall’Inps, i lavoratori possono assentarsi legittimamente dal lavoro, giustificando l’assenza fruendo dei permessi 104.

Nel documento, infatti, il lavoratore viene autorizzato alla fruizione dei permessi. Inoltre, viene anche indicata la validità dell’autorizzazione che può essere a tempo indeterminato oppure soggetta a scadenza.

Nel secondo caso, è molto importante inviare un’altra richiesta, una volta scaduta la prima autorizzazione. In assenza, infatti, dal giorno successivo la data di scadenza, il lavoratore non ha più la possibilità di fruire dei permessi legittimamente.

Come ottenerla

La domanda di ottenimento dell’autorizzazione deve essere trasmessa telematicamente all’Inps.
Come fare? È necessario collegarsi sul portale web dell’Istituto su Lavoro – Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili.

Il richiedente deve autenticarsi con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns, selezionare dal menù a sinistra la voce “Disabilità” e cliccare su “Permessi Legge 104/1992”.

Per proseguire nell’invio della domanda, una volta cliccato su “Acquisizione domanda per:” il sistema propone di scegliere tra permessi per lavoratore disabile e permessi per assistenza ai familiari disabili.

In alternativa alla trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda utilizzando altri metodi:

  • Chiamando il servizio di Contact center Inps al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06.164.164 (da rete mobile, in base alla propria tariffa telefonica);
  • Tramite i servizi di enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Cosa fare una volta inviata la domanda

Una volta trasmessa la domanda si deve attendere il completamento dell’istruttoria. Sul sito dell’Istituto sono presenti la ricevuta e il riepilogo della domanda. Ma solo questi non legittimano ancora il lavoratore a fruire dei permessi 104.

Proprio per questo, è necessario attendere il termine dell’istruttoria. Al cui termine, l’Inps invia un’apposita comunicazione al lavoratore interessato, nella quale viene indicato l’accoglimento della domanda o il suo respingimento.

Accoglimento domanda e autorizzazione Inps obbligatoria permessi 104 ottenuta

La comunicazione di accoglimento della domanda viene trasmessa dall’Inps al lavoratore interessato, oltre che al suo datore di lavoro.

Quali sono i dati indicati?

  • La data a partire dalla quale il lavoratore può fruire legittimamente dei permessi 104;
  • La data scadenza o la precisazione che si tratta di un’autorizzazione a tempo indeterminato;
  • L’indicazione del familiare assistente;
  • Le modalità di erogazione delle spettanze economiche.

In merito a quest’ultimo punto, in base al tipo di pagamento vengono riconosciute:

  • Le spettanze di pagamento direttamente nel cedolino;
  • Le spettanze direttamente dall’Inps, ma nelle ipotesi residuali di pagamento diretto.

Tali somme sono esenti da trattenute per contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e dell’azienda e soggette alle trattenute fiscali per Irpef e relative addizionali.

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