Tasse sulle donazioni tra genitori e figli: scopriamo quali sono le novità contenute in una recente sentenza emessa dalla Cassazione.

Le donazioni indirette ed informali non sono sottoposte ad alcuna imposizione, ma le tasse devono essere versate nel momento in cui gli atti siano registrati. Il pagamento delle imposte non è previsto nel caso in cui la donazione sia dichiarata nelle operazioni connesse agli accertamenti fiscali. La sentenza n. 7442 emanata dalla corte di Cassazione il 20 marzo 2024 va a stralciare la Circolare n.30 emessa dall’Agenzia delle Entrate nel 2015.

Tasse sulle donazioni tra genitori e figli: ecco le novità contenute in una recente sentenza della Cassazione

Sulle donazioni indirette ed informali è intervenuta la recente sentenza emessa dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024), che introduce interessanti novità in merito alle donazioni tra genitori e figli. La decisione presa dalla corte di Cassazione si ispira ad un ricorso presentato da un cittadino, che ha ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione emesso dall’amministrazione tributaria per non aver versato l’imposta di donazione.

La sentenza emessa dai giudici della Cassazione rappresenta un vero e proprio punto di svolta rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale. La sentenza si contrappone a quanto contenuto nella Circolare n. 30 emanata dall’Agenzia delle Entrate l’11 agosto 2015. I giudici della Cassazione ritengono che la circolare sia incompleta ed imprecisa. Cosa va a modificare la sentenza emanata dai giudici della Cassazione?

Il Fisco ha sempre previsto il pagamento dell’imposta di donazione anche quando solo espletati trasferimenti di denaro attraverso l’assegno circolare. Sono oggetto di imposizione fiscale tutti gli atti di liberalità inter vivos che non prevedono alcun atto scritto. I giudici della Cassazione hanno previsto l’esclusione dell’applicazione di qualsiasi imposta sulle donazioni indirette ed informali, che non siano soggette ad una registrazione.

Donazioni: quando non si devono pagare le imposte?

Con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, i giudici della Cassazione hanno sottolineato che le tasse devono essere versate solo quando sorge l’obbligo di registrazione dell’atto di liberalità. Le donazioni indirette derivanti da un atto scritto per il quale non è cogente la registrazione beneficiano dell’esenzione dal versamento delle imposte. In alternativa, se le parti registrano l’atto devono provvedere al versamento delle imposte, come previsto dalla normativa vigente.

Per quanto concerne le donazioni informali, il versamento delle imposte è previsto solo se vengono dichiarate in caso di accertamento fiscale. L’amministrazione fiscale può chiedere ulteriori spiegazioni nel caso in cui si verifichino due casistiche:

  • nel momento in cui il beneficiario possa fare affidamento su un aumento che risulti essere eccedente il milione di euro,
  • quando l’esistenza della donazione risulti da una dichiarazione resa dall’interessato ne momento in cui riceva un atto di accertamento fiscale.

Ciò implica che per le donazioni per le quali non esiste alcun obbligo di registrazione non è previsto alcun versamento delle imposte.

Donazioni: esempi pratici per comprendere meglio

Per comprendere meglio facciamo qualche esempio pratico. Se un genitore dà ad un figlio 20mila euro per acquistare una vettura e non lo scrive in alcun documento, non si deve versare alcuna imposta. Se il babbo paga al concessionario la vettura acquistata senza che ci sia alcun documento scritto, anche in questa casistica non è previsto alcun versamento delle imposte.

L’imposta di registro deve essere versata nel caso in cui la donazione venga riportata su una scrittura privata sottoscritta dalle parti e su un atto notarile. L’imposta di registro deve essere versata anche quando si dichiara di aver fatto una donazione che eccede 1 milione di euro durante un controllo di natura tributaria.

Con la sentenza della Cassazione si chiarisce che per le donazioni indirette ed informali che non vengano registrate e redatte per iscritto non c’è alcuna necessità di versare le imposte. Le tasse non devono essere versate nel caso in cui non ci sia traccia ufficiale dell’atto di liberalità.