CFC: con la pubblicazione del provvedimento n. 213637 del 30 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha definito quelle che sono le modalità applicative per quanto riguarda l’opzione per l’imposta sostitutiva da parte del soggetto controllante nei confronti di tutte le imprese estere controllate che soddisfano determinate condizioni.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
  • il decreto legislativo n. 142 del 29 novembre 2018, il quale ha dato attuazione a quanto è stato disposto in precedenza all’interno della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alle norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono in maniera diretta sul funzionamento del mercato interno, così come quest’ultima è stata modificata dalla successiva direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;
  • il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”, la quale ha dato attuazione a quanto è stato disposto in precedenza all’interno della legge n. 111 del 9 agosto 2023 e la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 301 del 28 dicembre 2023.

CFC: l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità per l’applicazione dell’opzione relativa all’imposta sostitutiva alle imprese estere controllate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha elencato quelle che sono le condizioni che devono essere necessariamente rispettate in maniera congiunta in modo che il soggetto controllante possa applicare l’opzione per l’imposta sostitutiva nei confronti delle imprese estere controllate.

Nello specifico:

  • le imprese estere controllate (CFC) devono aver realizzato più di un terzo dei proventi classificabili come “passive income”, in base alle categorie che sono state definite all’interno dell’art. 167, comma 4, lett. b), del TUIR;
  • le imprese estere controllate devono aver redatto dei bilancio di esercizio nello Stato estero in cui hanno la propria sede e i risultati dello stesso devono essere sottoposti a revisione da parte del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Pertanto, in base a quanto è previsto all’interno del comma 4 ter, ultimo periodo, e all’interno del comma 4 quater dell’art. 167 del TUIR, l’opzione in oggetto non può essere esercitata da parte del soggetto controllante nel caso in cui queste ultime abbiano delle imprese estere controllate che rispettano la condizione di cui al primo punto (un terzo dei proventi come “passive income”), ma che non soddisfano quella successiva relativa al bilancio di esercizio.

CFC: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio e per la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle imprese estere controllate

L’opzione in oggetto deve essere esercitata da parte del soggetto controllante all’interno del quadro FC della dichiarazione dei redditi, rubricato “Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)”, e produce i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e per una durata pari a 3 anni, che si rinnovano in maniera tacita salvo un’eventuale revoca dell’opzione.

Qualora il controllo che viene operato da parte del soggetto controllante sia di tipo indiretto allora l’opzione deve essere esercitata da parte del soggetto controllante di ultimo livello.

Quando cessa l’opzione?

L’opzione in oggetto può cessare prima che siano passati 3 anni per i seguenti motivi:

  • la perdita del requisito del controllo;
  • l’inosservanza della condizione di cui al punto 2.1.2 del provvedimento in questione;
  • il venir meno del requisito di cui al punto 1.3.c.