Il Ministero della Giustizia ha reso disponibile un portale per il ricorso gratuito contro multe stradali, contravvenzioni e decreti ingiuntivi. Il servizio permette di contestare sanzioni amministrative direttamente al Giudice di Pace o al Prefetto senza l’aiuto di un avvocato, semplificando l’accesso alla giustizia per gli automobilisti.
Come contestare una multa stradale online gratis
Il portale del Ministero della Giustizia, www.gdp.giustizia.it, offre un servizio online per inviare ricorsi al Giudice di Pace. Questo permette di contestare multe, verbali e contravvenzioni, o richiedere decreti ingiuntivi per recuperare crediti. La guida dettagliata disponibile sul sito facilita la compilazione del modulo e l’inoltro al Giudice di Pace, evitando lunghe attese allo sportello.
Tipologie di ricorso disponibili
Il portale online del Ministero consente di inoltrare ricorsi contro:
- Verbali e multe: per violazioni del Codice della Strada.
- Cartelle esattoriali: per contestare somme dovute.
- Ordinanze del Prefetto: per violazioni del Codice della Strada o emissione di assegni a vuoto.
Ricorso al Giudice di Pace
Per presentare ricorsi contro sanzioni amministrative o decreti ingiuntivi al Giudice di Pace, l’assistenza di un avvocato è necessaria solo per cause superiori a 1.100 euro. Per cause di valore inferiore, il ricorso può essere presentato autonomamente.
Il sito del Ministero offre una guida dettagliata per ricorsi online, inclusi quelli per violazioni del Codice della Strada, eccessi di velocità o multe con autovelox.
Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della multa. Questa procedura richiede il pagamento del contributo unificato, variabile in base all’importo della sanzione:
- Fino a 1.033 euro: contributo di 43 euro.
- Da 1.033,01 a 1.100 euro: contributo di 43 euro più una marca da bollo da 27 euro.
- Da 1.100 a 5.200 euro: contributo di 98 euro più una marca da bollo da 27 euro.
- Oltre 5.200 euro: contributo di 237 euro più una marca da bollo da 27 euro.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Giudice di Pace competente per territorio, o inviato con raccomandata a/r. In alternativa, la procedura può essere avviata online, stampando il modulo e inoltrandolo tramite raccomandata o consegnandolo a mano all’ufficio competente.
Ricorso al Prefetto
Un’altra opzione per contestare una multa è fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica della sanzione. Questa procedura è gratuita, ma il Prefetto può rigettare la contestazione e imporre un’ingiunzione di pagamento superiore alla multa iniziale.
Questa modalità di ricorso non richiede tasse o bolli, ma può comportare un’ordinanza che impone un pagamento superiore rispetto alla multa iniziale. Questo ricorso segue la regola del silenzio-assenso: se il Prefetto non risponde entro 210 giorni (o 180 giorni se tramite l’organo accertatore), il ricorso è accolto e la multa annullata.
Autotutela e Uffici del Giudice di Pace
In alternativa, si può contestare la multa in regime di autotutela, presentando ricorso direttamente all’ente che ha emesso la sanzione. In caso di rigetto, non verranno richiesti pagamenti superiori alla multa.
Va presentato all’organo accertatore e non garantisce risposta. Non interrompe nemmeno i termini per fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Non tutti gli Uffici del Giudice di Pace sul territorio italiano aderiscono al servizio online. In questi casi, il modulo deve essere inviato per raccomandata o consegnato a mano.
Procedura per contestare multe stradali online gratis
La procedura guidata permette di contestare una multa online, selezionando la regione e la città dell’ufficio competente. Il modulo richiede:
- Dati anagrafici;
- Oggetto del ricorso (verbale, cartella esattoriale, ordinanza);
- Motivi dell’opposizione;
- Sospensione provvisoria dei termini di pagamento;
- Esecuzione del provvedimento in attesa del giudizio;
- Dati relativi all’atto da impugnare;
- Tipo di violazione sanzionata;
- Eventuali sanzioni accessorie;
- Autorità opposta (ruolo di resistente);
- Dichiarazione di valore e contributo unificato.
Il modulo deve essere stampato insieme alla nota di iscrizione a ruolo e presentato alla cancelleria del Giudice di Pace o inviato con raccomandata a/r.