In arrivo il bonus del 130% sulle nuove assunzioni del 2024, con possibilità di calcolare la maxi deduzione fiscale per le imprese che procederanno a immettere a lavoro nuovo personale, soprattutto svantaggiato. Il provvedimento che si attende è il nuovo decreto interministeriale (ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ministero dell’Economia e delle Finanze) che dovrebbe confermare il meccanismo di incentivi già previsto dal decreto legislativo 216 del 2023 che, all’articolo 4, destina nuove agevolazioni fiscali alle imprese che incrementino il personale alle proprie dipendenze.
Il bonus si configura come una quota deducibile dei costi del lavoro che si può ottenere in riferimento ad alcuni criteri legati all’incremento dell’occupazione dell’azienda. In tutto, sarebbero circa 380mila, secondo le prime stime, le imprese e i professionisti che potranno avvalersi di questi incentivi per le nuove assunzioni.
Ammessi agli incentivi sono le società di capitali, gli enti non commerciali per le assunzioni legate all’esercizio delle attività commerciali, le società di persone, le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata o come società semplice.
Bonus 130% nuove assunzioni, quando si applicano le maggiorazioni del 20% e del 30%
Arriva il bonus del 130% sulle nuove assunzioni nelle imprese nell’anno 2024, una sorta di superbonus che si configura come incentivo massimo ottenibile per le immissioni in azienda anche di soggetti svantaggiati (tra i quali, i già percettori di Reddito di cittadinanza), incrementando la quota di deducibilità dei costi del lavoro del 20% o del 30% in più a seconda dei casi.
Infatti, il 120% si applica nelle situazioni di incremento delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori alle dipendenze, mentre un ulteriore 10% in più spetta per le immissioni di specifici individui meritevoli di maggiore tutela. Tra questi ultimi, si considerano sia i già percettori del RdC che, ad esempio, le donne vittime di violenza e soggetti con disabilità.
Dunque il costo del personale riferibile a soggetti svantaggiati che vengono assunti con contratto a tempo indeterminato può essere maggiorato di un importo corrispondente al 30 per cento. Si tratta, dunque, di una quota deducibile dei costi del lavoro maggiorata che va ad abbattere le tasse sulle nuove assunzioni.
Bonus 130% nuove assunzioni, quali sono i due criteri per rientrare negli incentivi?
Tuttavia, l’applicazione del bonus 130% sulle nuove assunzioni, scomponibile in un primo 20% per l’incremento dei lavoratori alle dipendenze e di un ulteriore 10% nel caso in cui tale incremento interessi soggetti particolarmente svantaggiati, necessita il rispetto di un paio di criteri da applicare correttamente per non vedersi non assegnato il bonus.
Il primo criterio riguarda l’incremento dell’occupazione all’interno dell’azienda. Tale criterio si calcola come rilevazione dell’occupazione complessiva alla data del 31 dicembre 2024 che dovrà risultare in aumento rispetto all’occupazione media rilevata nel 2023. Occorre, in definitiva, la presenza di non meno di una nuova assunzione a partire dal 1° gennaio 2024.
Come calcolare l’incentivo spettante sulle nuove immissioni di lavoratori in azienda?
Il secondo criterio da rispettare per l’applicazione degli incentivi sull’incremento occupazionale fa riferimento unicamente ai calcoli legati ai costi e alla maggiorazione spettante. Tale calcolo consente di applicare la maggiorazione del 20% sul minor valore tra i costi, sostenuti durante tutto quest’anno, sui nuovi lavoratori (includendo la retribuzione, i contributi previdenziali, i ratei delle ferie, i bonus e la quota del trattamento di fine rapporto) e l’aumento complessivo del costo del personale che risulti dal conto economico, sempre relativo al 2024, rispetto al corrispondente importo che risulti sull’anno 2023.
Da questa operazione dovrà risultare quale dei due criteri determini il minore valore sul quale dovrà essere applicato il 20 per cento. Tale percentuale costituisce, pertanto, una variazione in diminuzione del reddito imponibile. Nel caso di lavoratori svantaggiati, si dovrà applicare la corrispondente percentuale del 30%.