Compensazione crediti d’imposta 2023 e 2024 per le spese degli investimenti in Transizione 4.0, serve la comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (Pec) per lo sblocco dei bonus. Arrivano nuove indicazioni del Gestore dei servizi energetici (Gse) circa la procedura di richiesta della compensazione dei crediti, attiva da mezzogiorno di lunedì scorso, 29 aprile. Le imprese interessate possono trasmettere uno dei due modelli pubblicati sul portale istituzionale del Gse, secondo quanto prevede il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) nel decreto dello scorso 24 aprile, compilato e riportante la firma digitale.

I crediti d’imposta di cui si parla sono quelli relativi agli investimenti Transizione 4.0 di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica delle imprese e gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R & S), innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Sul portale del Gestore dei servizi energetici (Gse) occorre scaricare e utilizzare il modulo 1 per la prima tipologia di investimenti e il modulo 2 per quelli in ricerca e sviluppo.

Compensazione crediti d’imposta 2023 e 2024 Transizione 4.0, come fare per la Pec bonus?

Sulla compensazione dei crediti d’imposta per gli anni 2023 e 2024 relativi alle spese di investimenti in beni e ricerca e sviluppo della Transizione 4.0, arrivano nuove delucidazione dal Gestore dei servizi energetici (Gse). Dopo la pubblicazione del decreto del 24 aprile 2024 del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) che informava circa la partenza al 29 aprile della piattaforma per la richiesta della compensazione dei crediti d’imposta, il Gse chiarisce che, una volta scaricato uno dei due modelli in formato pdf (modello 1 per gli investimenti in beni 4.0, modello 2 per investimenti in ricerca e sviluppo), le imprese dovranno:

  • aprirlo con Acrobat Reader utilizzando, qualora richiesto, l’esecuzione di Javascript;
  • compilare il file in tutte le parti;
  • firmare digitalmente tutti i file pdf con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da un ente certificatore;
  • trasmettere singolarmente ciascuna comunicazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a questo indirizzo email.

L’elenco degli enti certificatori si può reperire sul portale istituzionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). Il Gestore dei servizi energetici (Gse) raccomanda, inoltre, di non stampare e firmare con firma olografa i modelli. Ciascun modello pdf da allegare al messaggio di posta elettronica certificata (Pec) non deve essere salvato come immagine o originato da una scansione di pagine, ma scaturire dal solo salvataggio del modello in formato pdf già debitamente compilato in modalità digitale.

Compensazione crediti 2023 e 2024, oggetto della Pec da inviare al Gse

Inoltre, ai fini della richiesta di compensazione del credito d’imposta relativo alle spese rientranti nella Transizione 4.0, il Gestore dei sevizi energetici (Gse) raccomanda di utilizzare il seguente “oggetto” della mail inviata via posta elettronica certificata (Pec) a seconda dei casi. Nel dettaglio, l’oggetto delle comunicazioni trasmesse via Pec dovrà essere il seguente:

  • per le comunicazioni preventive, “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  • per le comunicazioni di completamento, “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
  • qui le informazioni dei casi in cui serva l’invio di due comunicazioni.

Ripristino piattaforma Agenzia entrate codici tributo Transizione 4.0

Si ricorda che tale procedura di compensazione dei crediti d’imposta relativa agli investimenti in beni e ricerca e sviluppo per la Transizione 4.0 delle imprese è temporanea. L’Agenzia delle entrate dovrebbe ripristinare la piena compensazione dei crediti facenti capo agli anni 2023 e 2024. Per i crediti d’imposta relativi all’anno 2022 o per la coda temporale del 30 novembre 2023 (beni e investimenti prenotati nel 2022 con acconto del 20 per cento, la cui consegna e il pagamento a saldo siano avvenuti nel 2023), non sono soggetti al blocco del canale.

Pertanto si attende il ripristino del canale di trasmissione dei due modelli che vengono inviati, previa comunicazione, al Gestore dei servizi energetici. La sospensione era stata operata dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate numero 19/E del 2024 e riguardava i codici tributi 6936 e 6937, rispettivamente degli anni 2023 e 2024, e i codici 6938, 6939, 6940 dell’anno 2024.