7 eccezioni nell’accertamento fiscale in cui il contribuente non si può difendere. È opportuno precisare che il contribuente che ritiene illegittimo o infondato un atto di accertamento fiscale notificato dall’Agenzia delle Entrate può presentare ricorso per chiederne l‘annullamento totale o parziale. È inoltre possibile presentare una richiesta di riesame, in tutto o in parte, degli elementi contenuti nell’atto, così come previsto dal decreto ministeriale n. 37 dell’11 febbraio 1997.
Tuttavia, a complicare la vita dei contribuenti, alcune novità introdotte dalla riforma fiscale limitano la possibilità di difendersi in via preventiva contro un accertamento fiscale. Vediamo quali sono le 7 eccezioni.
7 eccezioni nell’Accertamento fiscale
Secondo le disposizioni normative contenute nell’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, successivamente modificato con il decreto legislativo 219 del 2023, in merito al principio del contraddittorio, si legge:
“Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
Pertanto, il contraddittorio preventivo prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili debbano essere anticipati da un contraddittorio tra le parti, al fine di evitare il ricorso a procedure giudiziarie.
Secondo questo principio, ancor prima dell’emissione di una cartella di pagamento, l’ente impositore dovrebbe informare il contribuente dell’esistenza dell’atto, al fine di procedere all‘avvio di un contraddittorio informativo tra le parti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito con decreto del 24 aprile 2024 gli atti per cui non sussiste il diritto al contraddittorio, quali: atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
Per consentire il contraddittorio, è necessario che il contribuente venga posto nella condizione di conoscere le modalità inerenti alla procedura, al fine di metterlo nelle condizioni di presentare eventuali controdeduzioni entro 60 giorni.
Accertamento fiscale, ecco gli atti per i quali la difesa non è concretamente possibile
Secondo quanto riportato da money.it, in linea generale, la nuova regola prevista dalla riforma dello Statuto del contribuente si riferisce al diritto al contraddittorio preventivo, ovvero il diritto del contribuente di essere sentito, nonché di poter contestare gli atti che l’Amministrazione finanziaria intende adottare nei suoi confronti prima che vengano convalidati in via definitiva.
Tuttavia, come in tutte le nuove norme, esistono delle eccezioni alle regole. Nel caso in esame, esistono dei casi per i quali il contribuente non può far valere il principio del contraddittorio preventivo, penalizzando il proprio diritto alla difesa.
In particolare, si tratta di eccezioni alla regola di seguito indicate:
- atti automatizzati: si tratta di atti in cui l’intervento umano è pressoché nullo, come ad esempio errori materiali di calcolo dell’imposta;
- atti di pronta liquidazione: si tratta di atti inerenti a condizioni di decadenza dai piani di rateizzazione. Tuttavia, in questo contesto, l’imposta contestata non è soggetta ad accertamento, essendo già stato concordato un piano di pagamento;
- atti di controllo formale delle dichiarazioni.
Alla luce di queste indicazioni, appare chiaro che gli atti conseguenti al controllo automatizzato, incluso l’avviso con l’esito del controllo, sono esclusi dal contraddittorio preventivo.
Va detto che i controlli automatizzati si riferiscono a un’ampia platea di dichiarazioni, come quelle dei redditi e dell’IVA, e sono effettuati su tutte le dichiarazioni presentate. Non rientrano nel contraddittorio le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (articolo 36-bis del DPR 600 del 1973).
I controlli formali nel contraddittorio
I controlli formali rientrano nella categoria delle seconde istanze, ma non riguardano tutte le dichiarazioni. Ad esempio, tra gli atti che non sono soggetti al contraddittorio preventivo troviamo:
- notifiche di atti di intimazione e quelle risultanti dalla decadenza al piano di rateizzazione;
- provvedimenti di accertamento per mancato, incompleto o ritardato pagamento dei tributi e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- verifiche catastali e notifiche di pagamento per l’inserimento e la rimozione delle annotazioni di riserva dalle intestazioni catastali.