Quali possibilità di utilizzo della cessione dei crediti d’imposta (o dello sconto in fattura) si ha nel 2024 per lavori svolti in un condominio e agevolati dai bonus edilizi del quale un contribuente sia proprietario di un appartamento? Il quesito riguarda il caso di un lavoro di ristrutturazione, quale ad esempio potrebbe essere il rifacimento della facciata del palazzo, agevolati dal bonus casa che, anche nel 2023, consentiva di ottenere un’agevolazione fiscale pari al 50 per cento.

Non tutti i condomini, pur avendo anticipato e pagato le spese occorrenti per lo svolgimento degli interventi, hanno la possibilità di scaricare i costi nella dichiarazione dei redditi con la detrazione fiscale. Può esserci uno o più condomini che non abbiano abbastanza capienza fiscale che copra il costo sostenuto per le quote annuali previste dal bonus stesso. In tali casi, si può ricorrere ancora alla cessione dei crediti d’imposta o allo sconto in fattura?

Bonus edilizi, senza capienza fiscale si può ricorrere a cessione dei crediti nel 2024?

Quali possibilità si hanno di poter utilizzare ancora la cessione dei crediti d’imposta e lo sconto in fattura in alternativa alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di lavori agevolati dai bonus edilizi se gli stessi sono stati svolti nello scorso anno? Il quesito riguarda interventi partiti nel corso del 2023, dopo la data del 16 febbraio, e terminati entro la fine dell’anno.

Nella valutazione delle possibili opzioni a disposizione per rientrare delle spese sostenute per effettuare gli interventi la date e gli adempimenti burocratici ai fini dell’utilizzo della cessione dei crediti d’imposta fanno la differenza. Ad esempio, uno dei condomini del palazzo che ha subito interventi agevolati dai bonus edilizi, non avendo capienza fiscale dai propri redditi prodotti, potrebbe pensare di cedere il proprio credito maturato sulle spese sostenute nel 2023, a un parente – comunque a un privato – non convivente. Ad esempio al genitore, perché dotato di maggiore capienza fiscale.

Bonus, diritto cessione crediti per lavori svolti nel 2023: come regolarsi nel 2024?

Quasi sicuramente la risposta a un’operazione di questo tipo è negativa e il contribuente si ritrova nell’impossibilità di cedere il proprio credito. In primis, perché la cessione risulta bloccata dal decreto legge numero 11 del 17 febbraio 2023 che non consente la circolazione del bonus per interventi effettuati a partire da questa data.

Fanno eccezione alcuni interventi in svolgimento alla data del 17 febbraio 2023, per i quali il committente abbia già depositato la Comunicazione di inizio dei lavori (Cilas) o il titolo abilitativo, qualora richiesto, prima dell’entrata in vigore del decreto.

Nel caso in oggetto, per lavori iniziati dopo la data del 17 febbraio 2023 e delibera condominiale arrivata dopo questa data, l’unica opzione valida rimane quella della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi per la quota annuale di suddivisione del bonus stesso. Non è possibile, invece, trasformare la detrazione prevista dal bonus in credito d’imposta da cedere a un terzo in modo da ottenere prima l’importo speso e di sfruttare integralmente il vantaggio fiscale.

Superbonus e agevolazioni fiscali, nel 2024 non si può più usare lo sconto

Peraltro, il successivo decreto legge 39 del 30 marzo 2024 ha chiuso ulteriormente gli spazi di utilizzo della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura per le ipotesi nelle quali le due opzioni erano ancora utilizzabili per bonus edilizi e superbonus. Considerando un intervento che abbia ottenuto delibera condominiale entro il 25 novembre 2022 e presentazione della Certificazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas) entro la fine di quell’anno, se alla data del 30 marzo 2024 gli interventi non sono ancora partiti si perde il diritto di poter utilizzare il bonus in cessione del credito o in sconto in fattura.

Pertanto, quello che era un diritto acquisito ottenuto dagli adempimenti richiesti entro l’entrata in vigore del decreto legge 11 del 17 febbraio 2023, con il Dl 39 del 2024 diventa valido solo nella formula della detrazione fiscale in mancanza di interventi già in corso a fine marzo scorso. Qui le ultime novità in arrivo dalla conversione in legge del decreto 39/2024.