Anticipo TFS statali: con la pubblicazione del messaggio n. 1628 del 25 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver bloccato le domande per quanto riguarda l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR nei confronti di coloro che sono iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dal momento che è stato raggiunto il limite massimo delle risorse finanziarie che sono state stanziate nel Bilancio di previsione dell’INPS per l’anno 2024.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 219 del 9 novembre 2022.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza dall’art. 1, comma 1, lett. f), del decreto ministeriale n. 463 del 28 luglio 1998, il quale è stato redatto da parte del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 5 dell’8 gennaio 1999.
Anticipo TFS statali: risorse finanziate per il 2024 esaurite, l’INPS comunica lo stop alla presentazione delle domande
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto dalla recente deliberazione del CdA dell’INPS n. 219 del 2022, l’Istituto stesso ha comunicato che stanno per terminare le risorse finanziarie che sono state stanziate per il 2024 e che sono state indicate all’interno del Bilancio di previsione relativo all’anno in corso per quanto riguarda la prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
A tal proposito, nello specifico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha annunciato che a partire dal 25 aprile 2024 non possono essere più presentate delle nuove domande al fine di beneficiare della prestazione relativa all’anticipazione ordinaria del TFS (Trattamento di Fine Servizio) / TFR (Trattamento di fine rapporto), dal momento che il pagamento sarebbe stato effettuato “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”.
Pertanto, a partire dalla giornata di venerdì 26 aprile 2024 e fino a che l’INPS non pubblicherà una nuova comunicazione all’interno del proprio sito web ufficiale, gli uffici credito delle Sedi nazionali e quelle che sono ubicate nei vari territori non dovranno più procedere con l’elaborazione e con l’invio delle bozze di proposta di cessione agli utenti interessati tramite l’utilizzo dell’apposita procedura informatica denominata “Anticipazioni Credito”.
Anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: che cos’è, a chi spetta, requisiti e come fare domanda
L’anticipazione ordinaria del TFS è una prestazione che permette a partire dal 1° febbraio 2023 di ricevere l’importo del Trattamento di Fine Servizio maturato e non liquidato con le modalità che sono previste dalla legge, al netto degli interessi e delle spese e senza doverne attendere la relativa esigibilità.
Al fine di poter beneficiare della misura dovranno essere posseduti i seguenti requisiti:
- essere iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- essere cessati dal servizio;
- aver confermato l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione, esclusivamente per quanto riguarda i pensionati;
- TFS maturato, disponibile e non ancora riscuotibile.
La domanda deve essere inviata con modalità esclusivamente telematiche, attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS, andando ad inserire al suo interno le seguenti informazioni:
- l’importo del finanziamento;
- se il TFS sarà corrisposto in seguito a:
- pensionamento;
- cessazione dal servizio senza diritto a pensione;
- nuovo impiego con iscrizione alla Gestione Unitaria;
- la volontà di ricevere il finanziamento per l’importo che può essere effettivamente pagato, qualora l’ammontare richiesto non sia disponibile.