Indici sintetici di affidabilità fiscale: con la pubblicazione del provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato che i benefici premiali di cui all’art. 9 bis del decreto legge n. 50 del 2017 sono riconosciuti ai contribuenti ai quali si applicano gli ISA relativi al periodo d’imposta 2023.
Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; - l’art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, intitolato “Esecuzione dei rimborsi”;
- il decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto);
- il decreto del MEF dell’11 febbraio 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;
- il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;
- il decreto del MEF del 24 dicembre 2019, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”;
- l’art. 148 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale”;
- il decreto del MEF dell’8 febbraio 2023, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”;
- il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
- il decreto del MEF del 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”.
Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza all’interno dei seguenti atti dell’amministrazione finanziaria:
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2023;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2024;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024.
Indici sintetici di affidabilità fiscale: l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità e i criteri di accesso ai benefici premiali
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato previsto in precedenza all’interno del sopra citato art. 9 bis, comma 11, del decreto legge n. 50 del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i benefici premiali in questione vengono erogati ai soggetti che rispettano tutte le condizioni che sono state definite da parte dell’amministrazione finanziaria stessa.
Tali benefici, nello specifico, vengono riconosciuti esclusivamente ai contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per quanto riguarda l’anno 2023.