Prescrizione contributi dipendenti pubblici: con la pubblicazione della circolare n. 58 del 22 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’inapplicabilità fino al 31 dicembre dell’anno in corso dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che devono essere versati da parte delle pubbliche amministrazioni.
A tal proposito, nello specifico si parla della prescrizione dei contributi che sono dovuti dalle pubbliche amministrazioni per ciò che concerne i dipendenti pubblici che risultano iscritti alle seguenti Gestioni:
- la Gestione dipendenti pubblici, per quanto riguarda i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019;
- la Gestione separata di cui all’art. 2, commi 26 e ss., della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Legale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 16 e 17, del decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023 (c.d. decreto Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024.
La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche all’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 della normativa in materia di sanzioni civili.
Prescrizione contributi dipendenti pubblici: le istruzioni INPS sull’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando seguito ed in base a quanto è stato comunicato in precedenza sempre da parte dell’INPS all’interno del messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024, l’Istituto stesso ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le novità che sono state introdotte dal sopra citato art. 1, commi 16 e 17, del decreto Milleproroghe.
Tale normativa, in particolare, ha previsto l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria relativi ai dipendenti pubblici che devono essere versati alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, e alla Gestione separata.
Questa contribuzione, nello specifico, è dovuta da parte delle pubbliche amministrazioni che sono disciplinate dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2001.
Tale proroga fissata al 31 dicembre 2024 ha ad oggetto i contributi relativi ai seguenti benefici economici che percepiscono i dipendenti pubblici che operano, per l’appunto, presso le pubbliche amministrazioni di cui al suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001:
- i trattamenti pensionistici (la pensione);
- i trattamenti di previdenza, ovvero:
- i trattamenti di fine servizio (TFS);
- i trattamenti di fine rapporto (TFR).
Pertanto, rinviando a quanto era stato disposto all’interno della precedente circolare INPS n. 92 del 2023, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso chiarisce che per ciò che concerne le posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici le pubbliche amministrazioni interessati potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative relative ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 attraverso l’utilizzo delle seguenti modalità già in uso:
- per quanto riguarda i periodi di servizio fino al 31 dicembre 2023 relativi ai dipendenti pubblici che sono iscritti alla Cassa CTPS e per quanto riguarda i periodi di servizio fino al 30 settembre 2012 relativi ai dipendenti pubblici che sono iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI e CPS, il datore di lavoro potrà utilizzare uno dei seguenti sistemi:
- il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA;
- l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
- per quanto riguarda i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012 relativi ai soggetti citati al punto precedente, il datore di lavoro potrà utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.