In una istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, un’azienda italiana denominata per l’occasione Alpha S.p.A., specializzata nel settore dell’alimentazione per animali domestici, ha recentemente sollevato questioni riguardanti l’applicazione dell’aliquota IVA sulle lettiere vegetali per gatti. La discussione si incentra sulla classificazione di questi prodotti non solo in base alle loro proprietà fisiche, ma anche secondo la loro funzione e destinazione d’uso.
Le lettiere in questione, principalmente costituite da tutolo di mais (86%) e additivi vegetali, si presentano come granuli non omogenei di colore variabile dal bianco avorio al giallo pallido. Sono prodotti biodegradabili e compostabili, progettati per assorbire i liquidi organici e neutralizzare gli odori sgradevoli.
In un contesto di interpretazione normativa, la società Alpha S.p.A. ha sollevato dubbi sulla corretta classificazione doganale e fiscale di questi prodotti, considerando le implicazioni di una recente sentenza della Corte di Cassazione e le normative della Direttiva IVA dell’Unione Europea.
Aliquota IVA sulle lettiere vegetali per gatti: dettagli tecnici e classificazione doganale
Secondo l’analisi condotta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, il prodotto fornito da Alpha S.p.A. è stato classificato sotto la voce doganale 2302 10 10. Questa classificazione implica una IVA agevolata del 4%, applicabile ai residui delle lavorazioni dei cereali con contenuto di amido inferiore o uguale al 35%. Tuttavia, secondo le regole di interpretazione della Nomenclatura Combinata, la funzione e la destinazione d’uso dei prodotti possono influenzare notevolmente la loro classificazione.
La società ha evidenziato come la normativa vigente, inclusa la Direttiva IVA e il Decreto IVA nazionale, non sembri offrire una protezione fiscale adeguata per le lettiere vegetali per gatti, le quali non sono classificabili come “alimenti” ai sensi della giurisprudenza dell’Unione Europea. Questo status comporta l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%, rispetto alle aliquote ridotte applicabili ad altri beni.
Aliquota IVA lettiere vegetali per gatti: le implicazioni economiche per le aziende del settore
L’attribuzione di un’aliquota IVA ordinaria alle lettiere vegetali per gatti potrebbe creare una disparità significativa tra le aziende che operano nel medesimo settore. Aziende che hanno avuto accesso a interpretazioni fiscali precedenti potrebbero beneficiare di condizioni di mercato più favorevoli, applicando aliquote ridotte. Ciò va ovviamente a inserire nel contesto elementi di distorsione competitiva e potenziali disuguaglianze di trattamento fiscale tra concorrenti, influenzando la libera concorrenza nel mercato interno.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate e i riferimenti normativi
La legislazione italiana, in linea con le direttive dell’Unione Europea, prevede l’applicazione di aliquote IVA differenziate a seconda della categoria merceologica del prodotto. L’articolo 98 della Direttiva IVA permette agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte esclusivamente alle categorie di beni e servizi elencati nell’Allegato III. Questi includono, tra gli altri, i prodotti alimentari per consumo umano e animale, ma non menzionano specificamente le lettiere vegetali per gatti.
La normativa italiana, recependo la Direttiva, stabilisce un’aliquota ordinaria del 22% per la maggior parte dei beni e servizi, con possibilità di applicare aliquote ridotte per specifiche categorie elencate nella Tabella A del Decreto IVA. Tuttavia, le lettiere vegetali non rientrano tra i prodotti beneficiari di tali aliquote ridotte.
L’approccio alla classificazione delle lettiere vegetali per gatti ha visto recentemente sviluppi significativi. L’analisi condotta dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha portato alla classificazione di questi prodotti sotto il codice NC 2302 10 10, che identifica i residui delle lavorazioni dei cereali, come il tutolo di mais, utilizzati in questi prodotti. Tale classificazione attribuisce alle lettiere un’aliquota IVA agevolata del 4%.
Tuttavia, la classificazione e l’applicazione delle aliquote fiscali non sono prive di contestazioni. Una sentenza della Corte di Cassazione ha evidenziato come, in casi di importazione di prodotti misti non inclusi specificamente in alcuna voce della nomenclatura combinata, la classificazione tariffaria debba considerare la componente che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, in relazione allo scopo finale del prodotto stesso. Nel caso delle lettiere vegetali per gatti, la funzionalità principale non è alimentare ma legata all’assorbimento di deiezioni e odori.
In virtù della recente giurisprudenza, è emerso che le lettiere composte prevalentemente da amido di manioca dovrebbero essere classificate sotto un codice che prevede l’applicazione di un’aliquota IVA ordinaria del 22%, a differenza di quanto previsto per altri residui vegetali destinati all’alimentazione.