Bonus edilizi, a quali condizioni si possono usare anche nel 2024 sconto in fattura e cessione dei crediti d’imposta? Le ipotesi sussistono anche per gli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione del superbonus che, dal 1° gennaio 2024, ha visto abbassarsi la percentuale di agevolazione fiscale dal 90% al 70%.
Le spese delle agevolazioni edilizie sono quelle sostenute nel 2024, oggetto di stretta del decreto legge 39 sul superbonus, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2024. Proprio quest’ultima data fa da spartiacque per quanto concerne la possibilità di avvalersi ancora della cessione dei crediti e sconto in fattura. Infatti, alla fine del mese di marzo scorso devono essere già iniziati i lavori per ricorrere alle due opzioni.
Bonus edilizi, ecco a quali condizioni si possono ancora usare nel 2024 sconto in fattura e cessione crediti
In quali casi, nel 2024 si possono usare ancora lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta nel caso di lavori agevolati dei bonus edilizi e del superbonus? Le ultime strette, operate dal decreto numero 11 del 17 febbraio 2023 e dal decreto legge sul superbonus numero 39 del 30 marzo 2024, concernono gli interventi per i quali entro il 16 febbraio dell’anno scorso sia stata presentata la Comunicazione asseverata di inizio dei lavori (Cila) in base a quanto prevede la lettera a), del comma 2, dell’articolo 2, del decreto legge numero 11 del 2023 nel caso del superbonus e degli altri bonus edilizi.
L’articolo, infatti, stabilisce che “per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell’articolo 119, comma 13 ter, del decreto legge numero 34 del 2020”, nonché per gli interventi dei bonus minori deve essere stato richiesto già il titolo abilitativo, se richiesto.
Bonus sconto crediti 2024, lavori minori
Per i bonus minori, infatti, entro questa data deve risultare presentata la richiesta del titolo abilitativo, laddove dovesse essere richiesto, secondo quanto prevede la lettera a), del comma 3, dell’articolo 2, del decreto legge numero 11 del 2023. In caso di mancata previsione del titolo abilitativo, la lettera b) dell’articolo stabilisce la necessità – per i lavori non ancora iniziati – di un accordo tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Se alla data di entrata in vigore del decreto (17 febbraio 2023) non risultano versati accordi, al 16 febbraio 2023 deve essere stata firmata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà tra le parti sull’accordo di fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori.
Superbonus, nel 2024 nuova stretta: stop credito e sconti se i lavori non sono incominciati
Chiarito il primo step di requisiti che i lavori agevolati dai bonus edilizi e dal superbonus devono possedere per consentire l’agevolazione mediante sconto in fattura e cessione dei crediti d’imposta, sulle spese del 2024 il decreto legge del 30 marzo 2024, attualmente in fase di conversione in legge, pone ulteriori strette.
Infatti, oltre ai requisiti già richiesti dal decreto legge numero 11 del 17 febbraio 2023, il nuovo provvedimento di fine marzo scorso richiede che i lavori debbano essere effettivamente cominciati (alla data del 30 marzo 2024) per poter utilizzare le due opzioni di agevolazione delle spese. Quindi, superato il primo step di strette del decreto legge 11 del 2023, si incorre nelle nuove e ulteriori chiusure del dl 39 del 2024.
Superbonus, per le spese del 2024 occorre l’effettivo inizio dei lavori
Infatti, il decreto 39 del 2024 stabilisce che la possibilità di avvalersi dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta sia subordinata al sostenimento di spese per gli interventi. Le spese devono essere state sostenute dai committenti dei lavori, con documentazione da fattura per i lavori già effettuati.
Al comma 1, del comma 2, si legge infatti che “le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto legge numero 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), I periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”. Per alcuni crediti rimasti incagliati è possibile fare richiesta di cessione mediante piattaforma pubblica.