L’approvazione definitiva del decreto attuativo della delega sulla disabilità (n. 227/2021) segna un punto di svolta significativo per il riconoscimento dell’invalidità civile e l’accesso alle relative pensioni.
Con questa misura, si introduce un nuovo metodo di valutazione della percentuale di disabilità in base al grado di handicap fisico o psichico accertato. Inoltre, si stabilisce una procedura aggiornata per accedere alle prestazioni di sostegno al reddito fornite dall’INPS, come l’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento. Questo dovrebbe accelerare i pagamenti, eliminando in alcuni casi la necessità di sottoporsi a visite mediche di accertamento.
Tuttavia, è importante notare che la possibilità di richiedere la pensione di invalidità solo con il certificato medico non sarà subito attiva. La legge delega prevede tempi piuttosto lunghi per questa novità: nonostante l’entrata in vigore del provvedimento il 30 giugno 2024, la nuova procedura di accertamento della disabilità non sarà pienamente operativa fino al 2026.
Nuova definizione di disabilità
Un’altra importante novità riguarda la revisione della definizione di disabilità, che elimina i termini “handicappato” e “portatore di handicap” da tutte le leggi ordinarie italiane. La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha commentato che questo cambiamento “ci spinge verso una nuova concezione della presa in carico: dall’assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità”.
Più precisamente, la disabilità viene definita come “durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
Questo cambiamento di definizione sarà applicato a tutti gli accertamenti di invalidità civile per tutte le età, ad eccezione delle persone non autosufficienti oltre i 70 anni. Si prevede inoltre l’introduzione di nuovi criteri per la valutazione delle percentuali di invalidità.
“Progetto di vita”: valutazione della disabilità
Una delle modifiche più significative introdotte dalla legge delega sulla disabilità riguarda il “Progetto di vita”, un strumento individualizzato di accompagnamento per le persone con disabilità.
Per la ministra Locatelli, questa è una “rivoluzione culturale e civile”, poiché supera le frammentazioni tra prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, concentrandosi sulla valorizzazione della persona con disabilità.
Il Progetto di vita, a seconda della gravità della disabilità, prevede supporto leggero, moderato o intensivo a livello individuale o relazionale.
L’accertamento avviene attraverso una valutazione di base a cura dell’INPS, su domanda dell’interessato. All’atto della domanda, è richiesto un certificato medico che attesti la patologia invalidante, rilasciato da varie fonti come aziende sanitarie locali, ospedali, medici di base e specialisti.
Successivamente, l’INPS effettua una valutazione con visita collegiale, includendo il test di Whodas, sviluppato dall’OMS, per misurare la disabilità su sei ambiti diversi.
Dalla domanda alla visita, il periodo massimo è di 90 giorni, con la possibilità per il richiedente di evitare la visita presentando autonomamente il test di Whodas. La commissione INPS valuta se è necessaria comunque una visita di controllo.
La valutazione medica segue diversi passaggi, come la verifica della salute, l’identificazione dei deficit funzionali e la valutazione delle necessità di sostegno.
Al termine della valutazione, viene rilasciato un certificato di disabilità che sostituisce la documentazione allegata alla richiesta, consentendo l’accesso alle prestazioni previste in base alla percentuale rilevata.
In alcuni casi particolari, il riconoscimento delle prestazioni può avvenire prima della valutazione, ma in caso di esito negativo, potrebbe essere richiesta la restituzione delle somme percepite.