Multa da autovelox: ecco in quale caso si può fare ricorso? La richiesta può essere presentata entro 2 mesi dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto o entro un mese dinanzi al Giudice.

È da diverso tempo che c’è una diatriba in merito agli autovelox: molte amministrazioni comunali li considerano come degli strumenti utili per rimpinguare le casse degli enti locali. Sempre più vandali distruggono gli autovelox consapevolmente. Bombe e sabotaggi sono oramai all’ordine del giorno: l’obiettivo è quello di mettere fuori uso gli strumenti di rilevamento della velocità.

Qualche esempio? Sulla Strada Statale 307 del Santo, in provincia di Padova, un autovelox è stato fatto esplodere: il sistema di rilevamento era in grado di sanzione ben 24.000 automobilista in 30 giorni. Un dubbio sorge a tanti automobilisti in merito all’irrogazione di una sanzione per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox approvato ma non omologato. Cosa dice a tale proposito la Corte di cassazione? Facciamo chiarezza sulle condizioni necessarie per poter fare ricorso dinanzi al Prefetto o al giudice di Pace.

Multa da autovelox: ecco in quale caso si può fare ricorso

La Corte di cassazione ha stabilito che la sanzione irrogata per eccesso velocità da un sistema di rilevamento della velocità approvato, ma non omologato è annullabile. A stabilirlo è la sentenza n. 10505 emanata nel 2024 con la quale è stato respinto il ricorso dell’amministrazione comunale di Treviso, che sosteneva la validità del verbale emesso per superamento della velocità da parte dell’automobilista, il quale procedeva a 97 km orari, mentre il limite previsto era pari a 90 km orari.

Il sistema di controllo della velocità era un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, approvato, ma non omologato. Sull’equipollenza tra omologazione e approvazione è intervenuto il ministero delle Infrastrutture ed una circolare ministeriale. Il primo ha sempre equiparato l’omologazione all’approvazione, mentre per la Suprema Corte approvazione ed omologazione sono concetti del tutto differenti. L’omologazione garantisce la perfetta funzionalità dell’autovelox, autorizza la riproduzione dell’apparecchio ed è propedeutico al processo di approvazione.

Multa per eccesso di velocità: ecco in quale caso fare ricorso

I giudici della Cassazione hanno richiamato l’articolo 45, sesto comma, del Codice della Strada. Il Comune richiama le fonti ministeriali che equiparano l’omologazione all’approvazione, ma i due termini sono differenti sul piano formale e sostanziale.

Di conseguenza, la sanzione irrogata per eccesso di velocità dall’autovelox posto sulla Strada Statale 307 del Santo deve essere considerata illegittima. Si tratta di un sistema di rilevazione della velocità approvato, ma non omologato. L’automobilista può presentare ricorso dinanzi al Prefetto entro 60 giorno o al Giudice di Pace entro 30 giorni. Nel caso in cui le sanzioni risalgano ad un periodo precedente, è possibile fare appello ad una sanatoria.

Multa da autovelox: come contestarla?

Ogni giorno gli autovelox disseminati su tutte le strade italiane scattano fotografie agli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità consentiti. La sanzione irrogata varia da un importo minimo di 40 euro ad un massimo di 3.390 euro. In determinate circostanze, si può contestare l’ammenda da autovelox, presentando ricorso per farsi annullare la sanzione. Per contestare la multa per eccesso di velocità è necessario che ricorrano determinate condizioni:

  • autovelox gestito da società private;
  • multa notificata dopo 90 giorni dall’accertamento;
  • sistema di rilevazione velocità non sottoposto a revisione;
  • mancata segnalazione dell’autovelox;
  • i dati del verbale pervenuto all’automobilista sono inesatti ed incompleti.

Nel caso in cui ricorrano tali condizioni, l’automobilista potrà presentare ricorso al Prefetto o al giudice di Pace, esborsando un importo pari ad almeno 40 euro. Il Prefetto può accogliere il ricorso presentato o rifiutarlo, obbligando l’automobilista a pagare il doppio dell’importo dell’ammenda. Il giudice di Pace può confermare la sanzione oppure può procedere con l’annullamento della stessa. L’automobilista può ricorrere al Tribunale per richiedere l’impugnazione della decisione presa.