Congedo parentale: con la pubblicazione della circolare n. 57 del 18 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che l’indennità in oggetto è stata aumentata per un altro mese dal 30% al 60%, elevata all’80% esclusivamente per il solo anno 2024.

L’Istituto, a tal proposito, ha fornito anche le istruzioni amministrative ed operative per quanto riguarda l’indennità di congedo parentale prevista per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 179, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 14 del 18 gennaio 2024.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce alle modifiche che sono state apportate dal sopra citato articolo legislativo della Legge di Bilancio 2024 a quanto era stato disposto in precedenza all’interno dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001.

Congedo parentale, indennità elevata dal 30% al 60% e all’80% solo per l’anno 2024: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti che possono beneficiare dell’aumento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra richiamato art. 1, comma 179, della Legge di Bilancio 2024, sono state apportate delle modifiche all’art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ed è stato previsto l’aumento dal 30% al 60% dell‘indennità di congedo parentale per un altro mese esclusivamente per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

Sono esclusi, pertanto, dalla possibilità di beneficiare dell’aumento della misura in oggetto i seguenti lavoratori:

  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • ecc…

Tale aumento, inoltre, è stato fissato in misura pari all’80% della retribuzione conseguita esclusivamente per quanto riguarda l’anno 2024.

Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce che nel caso in cui un genitore lavori con un contratto di lavoro in qualità di dipendente, mentre l’altro genitore operi in qualità di un’altra categoria lavorativa, allora l’ulteriore mese di congedo parentale per il quale è previsto l’aumento dell’indennità fino al 60% e, per il solo anno 2024, fino all’80% della retribuzione spetta esclusivamente al genitore lavoratore dipendente.

Come fare domanda?

La domanda di congedo parentale deve essere presentata dai soggetti che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo in modalità telematica direttamente all’INPS, tramite l’utilizzo di uno dei seguenti sistemi:

  • il sito web dell’INPS, recandosi all’interno della home page dell’Istituto e seguendo il percorso “Lavoro > Congedi, permessi e certificati”, previa autenticazione all’interno della propria area riservata mediante l’utilizzo di una delle seguenti credenziali digitali:
  • il Contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 (in maniera gratuita chiamando da rete fissa) oppure telefonando al numero 06 164 164 (a pagamento, in base al piano tariffario che viene offerto dal proprio gestore telefonico, chiamando da rete mobile);
  • gli Istituti di Patronato, utilizzando gli appositi servizi online che vengono messi a disposizione da parte dei medesimi.