Transizione 4.0 sospeso credito d’imposta: con la pubblicazione di un’apposita FAQ (risposte alle domande più frequenti) all’interno del proprio sito web ufficiale durante il corso della giornata di martedì 16 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la sospensione dell’utilizzo in compensazione tramite il modello di pagamento F24 dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi che vengono effettuati nei periodi d’imposta 2023 e 2024.

La suddetta FAQ dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 75 del 29 marzo 2024.

La FAQ in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria tramite la pubblicazione della risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, la quale è stata redatta dalla Divisione ServiziDirezione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme che cosa è stato comunicato da parte dell’AdE in merito alla sospensione del credito d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”.

Transizione 4.0 sospeso credito d’imposta: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal sopra citato art. 6 del decreto legge n. 39 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è stato sospeso l’utilizzo in compensazione tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati durante il corso dell’anno 2023 e dell’anno 2024.

A tal proposito, in particolare, mediante la pubblicazione della suddetta risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato il blocco per quanto riguarda l’utilizzo del codice tributo 6936 all’interno del modello F24.

Riguardo questo aspetto, però, sono giunte all’AdE numerose richieste di chiarimenti per ciò che concerne la compensazione dei crediti d’imposta relativi agli investimenti che non sono interessati dalla sospensione in oggetto.

Nello specifico, è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate di comunicare quale sia il codice tributo da utilizzare all’interno del modello di pagamento F24 per la compensazione dei crediti d’imposta che sono maturati in seguito agli investimenti disciplinati dai commi 1056 e 1057, dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021.

Pertanto, l’AdE ha chiarito che la sospensione del codice tributo 6936 si riferisce esclusivamente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi che sono stati effettuati e che vengono effettuati durante il corso degli anni 2023 o 2024, lasciando al di fuori del medesimo blocco i seguenti investimenti:

  • gli investimenti che sono stati effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 oppure fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente nel caso in cui entro la scadenza del 31 dicembre 2021 sia stato accettato il relativo ordine da parte del venditore e sia stato effettuato il pagamento degli acconti per un importo che sia pari ad un minimo del 20% del costo di acquisizione (art. 1, comma 1056, della Legge di Bilancio 2021);
  • gli investimenti che sono stati effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 oppure fino al 30 novembre 2023, esclusivamente nel caso in cui entro la scadenza del 31 dicembre 2022 sia stato accettato il relativo ordine da parte del venditore e sia stato effettuato il pagamento degli acconti per un importo che sia pari ad un minimo del 20% del costo di acquisizione (art. 1, comma 1057, della Legge di Bilancio 2021).

In definitiva, per i sopra citati investimenti i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione attraverso modello F24 inserendo il codice tributo 6936.