Gli integratori alimentari si possono detrarre nel 730/2024? Il medico mi ha prescritto gli integratori alimentari, posso ottenere un rimborso dalla dichiarazione dei redditi? Sono molte le domande ricevute che sollevano il problema delle spese sanitarie da inserire nel 730/2024; molte riguardano gli integratori alimentari, sia con che senza prescrizione medica. Vediamo insieme cosa dice la normativa.

Integratori alimentari nel 730/2024 

Si ricorre agli integratori alimentari per vari motivi, come supporto alimentare o per soddisfare il fabbisogno energetico, per compensare lo stress dovuto ai repentini cambiamenti dei ritmi quotidiani e per molte altre condizioni (come stanchezza, debolezza o altre sintomatologie).

Al di là del motivo che porta all’assunzione di integratori alimentari, come ad esempio sali minerali o vitamine, resta il dubbio se si tratti di spese detraibili o meno nella dichiarazione dei redditi.

Per molte spese sanitarie, la prescrizione medica incide fortemente per ottenere la detrazione IRPEF. Tuttavia, per gli integratori alimentari, anche nel caso di integratori proteici prescritti dal medico, la condizione potrebbe cambiare. Sicuramente, i costi elevati legati a quest’ultima tipologia di integratore portano a chiedere se sia possibile ottenere un trattamento fiscale agevolato pari a quello previsto per i farmaci.

Acquisto integratori alimentari tra i medicinali? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto riportato da fiscooggi.it, in una recentissima risposta del 15 aprile 2024, in merito all’acquisto di integratori alimentari inclusi nel registro degli integratori del Ministero della Salute si scioglie il dubbio sulla detraibilità, anche in presenza di un pagamento effettuato con mezzi tracciabili, al pari delle spese mediche.

L’Agenzia delle Entrate in più occasioni ha spiegato che gli integratori alimentari non rientrano nella categoria dei medicinali, nonostante l’acquisto avvenga dietro presentazione di prescrizione medica per la somministrazione di cure volte a favorire il miglioramento delle condizioni fisiologiche, nonché per ottimizzare gli apporti nutrizionali.

Nello specifico, nella risoluzione n. 256/2008, si legge:

“Le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari non possono essere portate in detrazione anche se l’acquisto avviene a seguito di prescrizione medica”.

Si tratta di alimenti che rientrano nella categoria degli alimenti al pari degli altri parafarmaci, come ad esempio pomate, colliri e prodotti fisioterapici; pertanto si tratta di spese non detraibili ai fini IRPEF, né tantomeno deducibili dal reddito.

Nel merito, va riportata la risoluzione n. 396/2008 che in sintesi recita:

“La spesa relativa all’acquisto di parafarmaci non può essere equiparata a quella dei medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o detrazione d’imposta”.

Quali sono le spese detraibili ai fini IRPEF?

 Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, le spese per le quali è possibile ottenere una detrazione IRPEF nella misura del 19% includono:

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica;
  • prestazioni specialistiche:
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Le spese di assistenza medica per le quali è possibile ottenere una detrazione IRPEF nella misura del 19% sono:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese possono essere riportate in fase di dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro. Se, invece, sono state sostenute in campo inerente al Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione viene riconosciuta per l‘importo del ticket pagato.