I contributi previdenziali non cumulabili con altri versamenti effettuati in una differente gestione, danno diritto a una pensione supplementare? Il caso è quello dei lavoratori, per lo più prossimi alla pensione e quindi alle prese con il calcolo dei contributi versati durante la vita lavorativa, che possono procedere con l’istituto del cumulo previdenziale gratuito previsto dal comma 195 della legge 232 del 2016 (legge di Bilancio per il 2017) che ha esteso, dal 1° gennaio 2017, la possibilità di cumulare periodi assicurativi da lavoro, purché non coincidenti.
L’istituto del cumulo dei contributi era già operativo in base a quanto prevedeva il comma 239, dell’articolo 1, della legge 228 del 2012 per unire i periodi di contribuzione in una modalità aggiuntiva rispetto a quanto prevedevano già la ricongiunzione e la totalizzazione.
Ecco, dunque, come i lavoratori che hanno contributi previdenziali versati in differenti gestioni possono cumulare i periodi assicurativi al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o quella anticipata, oppure procedere con una differente formula di valorizzazione dei versamenti effettuati.
Contributi previdenziali non cumulabili, danno diritto a una pensione supplementare?
Chi ha contributi previdenziali che non può cumulare con gli altri versamenti effettuati durante la vita lavorativa, ha diritto a una pensione supplementare? Il caso è quello di un lavoratore alla soglia della pensione, con un certo numero di contributi versati nella gestione previdenziale dell’Inps per i lavoratori alle dipendenze e alcuni anni di contributi nella Gestione separata dello stesso Istituto di previdenza.
Ad esempio, per i primi il lavoratore ha accumulato 30 anni di versamenti, mentre per la Gestione separata Inps ha accumulato tre anni. Si precisa che i contributi versati nella Gestione separata Inps sono relativi a periodi già interamente coperti dalla contribuzione relativa alla gestione ordinaria, ovvero al lavoro svolto alle dipendenze.
Contributi cumulabili pensione supplementare, cosa si può fare con il cumulo?
I periodi di contribuzione, pertanto, sono coincidenti, ovvero per alcuni anni il lavoratore ha versato contributi sia da lavoratore alle dipendenze che alla Gestione separata dell’Inps.
In uno scenario di questo tipo, i contributi nel Gestione separata si possono unire con l’istituto del cumulo oppure si perdono? Nel caso, si possono recuperare in qualche modo per evitare di vedersi annullati tre anni di versamenti?
Quando il cumulo non è possibile, i contributi si perdono?
Nella situazione prospettata, i contributi versati alla Gestione separata dell’Inps, essendo stati versati in via contemporanea rispetto alla contribuzione proveniente dal lavoro alle dipendenze, non si possono usare ai fini del cumulo. In effetti, l’istituto del cumulo può essere fatto valere solo se i versamenti delle singole gestioni previdenziali fanno riferimento a periodi non coincidenti. In tal caso, si può ricorrere alla somma dei periodi di versamenti per arrivare a una contribuzione complessiva, purché i periodi siano differenti.
Pensioni supplementari della Gestione separata Inps, domanda
Cosa succede ai contributi della Gestione separata dell’Inps che siano coincidenti e che, dunque, non possono essere utilizzati ai fini del cumulo? Nel caso in questione, i tre anni di versamenti effettuati nella Gestione separata dell’Inps non andranno persi, ma si potranno usare per ottenere una pensione di vecchiaia supplementare.
Il supplemento può essere richiesto nel momento di pensionamento di vecchiaia del lavoratore con i versamenti accumulati dal lavoro alle dipendenze. Serve presentare apposita domanda al fine di valorizzazione i contributi della Gestione separata Inps.
Cumulo pensioni, cos’è?
Il cumulo delle pensioni consente di unire i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico, per la maturazione di un unico trattamento di pensione da liquidare in base alle regole di calcolo di ciascuna gestione e sulla base della quantificazione di ciascun periodo di versamenti.
Pertanto, differentemente dalla ricongiunzione, il cumulo non comporta il trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all’altra. A differenza, della totalizzazione, invece, il cumulo non comporta il passaggio al sistema contributivo puro.