In Italia, la regolamentazione dei Raggruppamenti Temporanei di Professionisti è strettamente legata alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, con specifico riferimento all’articolo 21 che disciplina le modalità di fatturazione. Questi raggruppamenti sono formati tipicamente per l’esecuzione di progetti complessi e richiedono una gestione fiscale e amministrativa dettagliata, soprattutto in relazione all’emissione delle fatture e alla gestione dei pagamenti.
Gestione fiscale Raggruppamenti temporanei di professionisti: il caso
Un esempio concreto di questa problematica è stato presentato da un Comune che chiameremo Alfa, il quale ha incaricato un RTP composto da quattro soggetti per la progettazione e realizzazione di un intervento infrastrutturale. Nell’atto costitutivo del RTP, è stata data procura speciale alla società capogruppo per emettere fatture e incassare pagamenti in nome del gruppo, distribuendo successivamente le somme ai vari componenti secondo le quote di competenza.
L’istanza presentata dal Comune solleva una questione rilevante: la possibilità per la capogruppo di emettere fatture unicamente a suo nome. La capogruppo, secondo l’accordo, non solo emetterebbe le fatture, ma gestirebbe anche l’incasso e la successiva distribuzione delle somme ai membri del RTP. Questa pratica, sebbene semplifichi l’amministrazione del progetto, solleva interrogativi sulla sua conformità con le normative vigenti.
Il confronto con le direttive esistenti
La richiesta del Comune di Alfa ha fatto emergere una possibile discrepanza tra le indicazioni pratiche fornite da un documento del Ministero delle Infrastrutture e un Principio di diritto pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Mentre il primo sembrerebbe supportare la prassi adottata dall’RTP, il secondo solleva dubbi sull’aderenza di tale metodo alle normative fiscali stabilite.
Problematica legale e interpretativa: la richiesta di chiarimenti
Il nodo centrale della questione riguarda l’interpretazione delle norme relative alla rappresentanza fiscale e alla responsabilità nel contesto di un RTP. La normativa prevede che ogni soggetto partecipante debba essere identificabile individualmente per le proprie quote di lavoro e di remunerazione, ma la pratica di centralizzare la fatturazione attraverso un unico soggetto capogruppo può complicare questa trasparenza.
Di fronte a tale complessità, il Comune di Alfa ha richiesto un chiarimento formale per assicurare che la procedura adottata rispetti le disposizioni legali, specialmente in assenza di specifiche nel bando di gara relative alle modalità di pagamento. La risposta a questa interrogazione ha contribuito a definire un quadro più chiaro per la gestione delle fatturazioni all’interno dei raggruppamenti temporanei, garantendo che tutte le operazioni siano svolte in piena conformità con la legge.
Raggruppamenti temporanei di professionisti: implicazioni fiscali
La gestione delle fatture e dei pagamenti in un RTP non è solo una questione di convenienza amministrativa, ma anche di conformità legale.
I Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) rappresentano una forma di collaborazione tra aziende per l’esecuzione di appalti pubblici, regolata dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e le successive modifiche, inclusa l’ultima nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023). Queste collaborazioni sono fondamentali per capire le responsabilità fiscali individuali delle imprese partecipanti, in particolare in termini di fatturazione e gestione dei pagamenti.
Secondo il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate, l’RTI si configura come un mandato collettivo speciale con rappresentanza. Ciò significa che, nonostante la collaborazione, ogni impresa mantiene la propria autonomia per quanto riguarda la gestione, gli adempimenti fiscali e gli oneri sociali. Le imprese non formano un nuovo soggetto giuridico con autonomia fiscale, ma operano con trasparenza, mantenendo ciascuna le proprie responsabilità legali e fiscali.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate: il chiarimento
La legge stabilisce che il rapporto di mandato all’interno di un RTI non crea di per sé un’organizzazione o associazione tra gli operatori economici. Questo aspetto è fondamentale perché implica che le fatturazioni debbano essere emesse dalle singole imprese per i lavori di loro competenza, nonostante la presenza di una capogruppo che può avere un ruolo coordinativo.
La Risoluzione del 16 giugno 2008, n. 246/E, chiarisce ulteriormente che solo quando l’RTI acquisisce una funzione esterna e diventa un soggetto giuridico distinto, i doveri di fatturazione possono essere centralizzati nella figura della capogruppo. In assenza di questa condizione, le imprese associate restano autonome per l’emissione delle fatture, pur potendo la capogruppo inoltrare al committente tali documenti per conto delle associate, mantenendo evidenza della sua funzione di rappresentanza.
Nel caso specifico, è importante che la capogruppo operi esplicitamente in nome e per conto degli altri membri del raggruppamento, come stipulato negli atti costitutivi del RTI. Questa pratica assicura che tutte le transazioni siano tracciate e chiare per fini fiscali, facilitando l’adempimento degli obblighi legali senza confondere le responsabilità individuali delle imprese partecipanti.
Anche con l’introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici nel 2023, i principi fondamentali relativi ai RTI non sono cambiati significativamente. La gestione autonoma delle fatturazioni e delle responsabilità fiscali continua a essere un pilastro per la corretta esecuzione degli appalti pubblici, assicurando che ogni impresa contribuisca equamente e trasparentemente al progetto comune.