Pensione a quota 103, da quando decorre l’assegno? Il quesito riguarda le modalità di fruizione del canale di uscita anticipata rispetto al periodo di maturazione dei requisiti richiesti. Per la quota 103, sia nel 2023 che nel 2024, è richiesta un’età minima di 62 anni unitamente a 41 anni di contributi.

Tuttavia, la legge di Bilancio 2024 ha modificato la durata delle finestre di uscita, ovvero del periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti della quota 103 e l’effettivo primo pagamento dell’assegno di pensione. Se nel 2023 bastavano tre mesi di finestra per i lavoratori del settore privato (e sei mesi per il settore del pubblico impiego), nel 2024 tali soglie sono aumentate in maniera decisiva, con previsione di 7 mesi per i lavoratori del settore privato e per gli autonomi e 9 mesi per i lavoratori del pubblico impiego.

La questione delle finestre di uscita pone, dunque, dubbi circa le regole da applicare se relative al momento della maturazione o al pagamento del primo assegno in quanto i due momenti possono appartenere ad anni (e regole) differenti.

Pensione quota 103, da quando decorre il trattamento Inps?

Quali regole vanno applicate a chi maturi il diritto per andare in pensione con quota 103? Il quesito riguarda la differente applicazione delle regole tra il 2023 e il 2024, dal momento che la data di maturazione dei requisiti della quota 103 è distante svariati mesi rispetto a quella di effettivo pagamento della prima rata di pensione.

Si prenda, ad esempio, un dipendente del pubblico impiego che abbia maturato i requisiti della quota 103 a luglio del 2023 e presentato domanda di uscita dal lavoro con la misura dei 62 anni di età e 41 anni di contributi. Essendo un lavoratore statale, occorre considerare la finestra di pensione che, secondo le regole del 2023, consisteva in un’attesa di 6 mesi.

L’ultimo giorno di lavoro, pertanto, era fissato al 31 gennaio 2024, con decorrenza del trattamento Inps dal 1° febbraio 2024. Quali regole trovano applicazione sulla quota 103 anche in merito al tetto di assegno mensile massimo percepibile (cinque volte il trattamento minimo Inps nel 2023, quattro volte il trattamento minimo Inps nel 2024), finestre di uscita e ricalcolo della pensione con il meccanismo contributivo puro, novità introdotta dalla legge di Bilancio 2024?

Pensione quota 103 da quando decorre e convenienza uscita anticipata

Il quesito sulle regole da applicare alla pensione con quota 103 è dunque indispensabile nella scelta della misura di uscita introdotta con la legge di Bilancio 2023. La quota 103 del 2023 era differente e più conveniente della misura del 2024. Anche in forza della durata delle finestre mobili, capita abbastanza frequentemente che i requisiti siano maturati nel 2023, ma l’effettivo pensionamento ricada nel 2024, come nel caso sopra proposto.

La risoluzione del quesito comporta la considerazione che, pur ricadendo il primo trattamento di pensione nell’anno 2024 per via della finestra di 6 mesi, le regole da applicare sono quelle della quota 103 del 2023. Ovvero quelle stabilite dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197 del 2022) che fissavano condizioni di fruizione della pensione più vantaggiose rispetto a quelle del 2024.

Pensioni e tetto di importo nel 2024: quanto conviene uscire prima?

Ad esempio, mentre nel 2023 l’assegno di pensione poteva avere un importo massimo di cinque volte il trattamento minimo dell’Inps (condizione della legge di Bilancio 2023), nel 2024 tale soglia si ferma a quattro volte il trattamento minimo. Naturalmente, per determinare quale sia la durata delle finestre mobili, occorre far riferimento alla data di maturazione della quota 103. Le finestre dello scorso anno sono di gran lunga inferiori a quelle del 2024.

Tale durata potrebbe determinare una differente scelta sulla convenienza della pensione a quota 103 rispetto alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne), dati i 22 mesi (o i 10 mesi per le donne) di differenza di contribuzione, periodi peraltro dimezzati proprio dalla durata maggiore delle finestre mobili.

Regola generale nell’applicazione del diritto cristallizzato delle pensioni

Pertanto, per stabilire quali regole debbano essere applicate, occorre far riferimento al comma 283, dell’articolo 1, della legge 197 del 2022 che stabilisce che il diritto conseguito entro la fine del 2023 può essere esercitato anche in data successiva alla predetta data. Dunque, una volta maturati i requisiti, il contribuente ha la scelta di andare in pensione in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della finestra prevista (diritto cristallizzato delle pensioni).