Il Modulo U2, precedentemente conosciuto come modulo E 303, è un documento essenziale per i cittadini italiani che si trasferiscono all’interno dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in Svizzera e intendono continuare a ricevere l’indennità di disoccupazione NASpI. Questo modulo funge da certificazione del diritto alle prestazioni assistenziali per i lavoratori disoccupati che decidono di cercare occupazione in un altro stato membro.
NASpI all’estero: requisiti per il rilascio del Modulo U2
Prima di richiedere il Modulo U2, il beneficiario NASpI deve essere stato iscritto almeno un giorno al Centro per l’Impiego italiano e comunicare l’intenzione di non cancellarsi dalle liste di disoccupazione.
Il diritto di ricevere la NASpI mentre si cerca lavoro all’estero è inizialmente concesso per un periodo di tre mesi. Tuttavia, questo termine può essere esteso a seconda delle normative del paese ospitante e delle circostanze personali del richiedente.
NASpI all’estero: chi può beneficiare del Modulo U2?
I beneficiari del Modulo U2 includono:
- Cittadini dell’UE, SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera.
- Cittadini di paesi extracomunitari che risiedono legalmente in un paese dell’UE e che sono assicurati in almeno due stati membri.
- Apolidi e rifugiati residenti in uno stato dell’UE.
Procedura di rilascio e trasferimento della NASpI con il Modulo U2
Il Modulo U2, necessario per il trasferimento della NASpI all’estero, viene rilasciato dall’INPS o dai centri per l’impiego. I titolari devono richiedere personalmente il documento, prenotando un appuntamento con l’INPS territorialmente competente. È essenziale richiederlo prima di lasciare l’Italia per evitare la perdita del diritto all’indennità. Il Modulo U1, che attesta i periodi di assicurazione lavorativa, segue una procedura simile e deve essere presentato ai servizi per l’impiego del paese ospitante.
I lavoratori che intendono trasferire la loro indennità di disoccupazione devono essere iscritti nelle liste di disoccupazione italiane per almeno quattro settimane, sebbene ci possano essere eccezioni. È necessario poi richiedere il Modulo U2 presso i servizi nazionali per l’impiego, che autorizza il trasferimento dell’indennità a uno specifico paese dell’UE.
Una volta arrivati, i beneficiari devono registrarsi come disoccupati in cerca di lavoro presso i servizi nazionali per l’impiego del nuovo paese entro sette giorni dal loro arrivo. Il mancato rispetto di questo termine può comportare ritardi nel pagamento dell’indennità.
Mantenimento ed estensione del beneficio
Se il soggiorno all’estero si protrae oltre i tre mesi iniziali, è possibile richiedere un’estensione del periodo di trasferimento dell’indennità di disoccupazione. Questa estensione può arrivare fino a sei mesi, a seconda delle leggi del paese ospitante.
Le autorità del paese ospitante valuteranno la richiesta di estensione basandosi su criteri specifici come gli sforzi compiuti per trovare lavoro e le prospettive di impiego nel nuovo contesto lavorativo.
Trasferimento indennità di disoccupazione NASpI all’estero: quando decade
Quando si decide di trasferire l’indennità di disoccupazione NASpI all’estero, è fondamentale evitare situazioni che possano causare la decadenza di tale diritto. La decadenza si verifica se si lascia l’Italia per cercare lavoro all’estero senza averlo comunicato preventivamente al Centro per l’Impiego. La mancata comunicazione può portare alla perdita del diritto di trasferire l’indennità, che verrà quindi recuperata a partire dalla data di partenza. È quindi essenziale informare il Centro per l’Impiego dei propri piani di trasferimento per mantenere inalterati i diritti alle prestazioni.
NASpI per italiani rimpatriati: come funziona?
I cittadini italiani che tornano dall’estero dove hanno lavorato possono beneficiare di specifiche facilitazioni relative alla NASpI. Se un cittadino rientra in Italia e la normativa del paese estero lo consente, può ricevere l’indennità per un massimo di tre mesi, estendibili fino a sei mesi. Inoltre, se il rimpatriato ha già ricevuto delle indennità da uno stato estero, il periodo per cui può ricevere la NASpI in Italia sarà ridotto del numero di giorni già compensati dall’istituzione estera, con un limite massimo di 180 giorni.
Se un beneficiario rientra in Italia prima della data indicata nel Modulo U2, continuerà a ricevere l’indennità di disoccupazione senza interruzioni. La durata e l’importo totale dell’indennità rimarranno immutati, garantendo così una continuità nel supporto finanziario durante la ricerca di un nuovo impiego.
Totalizzazione dei periodi di assicurazione: cosa implica?
La totalizzazione dei periodi di assicurazione è una pratica che consente di cumulare i periodi lavorativi in diversi stati membri dell’UE per stabilire il diritto a prestazioni di disoccupazione. Ad esempio, un lavoratore che ha accumulato periodi assicurativi in Germania, Lettonia e infine in Italia potrà beneficiare della NASpI se la totalizzazione raggiunge il periodo minimo richiesto per l’accesso all’indennità. Questo processo garantisce che i lavoratori non perdano i loro diritti a prestazioni di disoccupazione a causa di lavori in più paesi.
Chi paga la NASpI durante il soggiorno all’estero?
La NASpI viene pagata direttamente dall’INPS ai beneficiari che si trovano all’estero, senza l’applicazione di condizioni aggiuntive per i primi tre mesi. Dopo questo periodo, le regole standard della NASpI si riapplicano, e l’erogazione può essere interrotta se il beneficiario trova lavoro o perde i requisiti necessari per il mantenimento dell’ammortizzatore sociale.