L’Agenzia delle Entrate nega i rimborsi a coloro che hanno dei debiti esattoriali. Nella riforma fiscale, c’è stata una svolta che vincola il contribuente alla regolarizzazione della propria situazione debitoria prima di ricevere quanto spettante a titolo di rimborso. Vediamo insieme i principali criteri di questa misura.
Agenzia delle Entrate nega i rimborsi
Per molti, questa non è una sorpresa, soprattutto per coloro che seguono da vicino le ultime novità riguardanti la riscossione. Il nuovo sistema favorisce chi paga tempestivamente, penalizzando chi accumula debiti esattoriali per necessità o abitudine.
Si tratta di una norma più orientata a rimpinguare le casse dello Stato che a rispondere alle esigenze dei cittadini. Le novità, seppur finalizzate a garantire una riscossione più rapida tra fisco e contribuente, sembrano poco sensibili alla realtà. Non tengono conto della drastica riduzione del potere d’acquisto causata dalla crisi pandemica ed energetica, né dei continui aumenti dei beni e servizi di prima necessità.
Nella riforma fiscale, nel capitolo dedicato alla riscossione, è stata introdotta una norma che nega il rimborso da parte dell’Agenzia a coloro che hanno accumulato debiti con la riscossione, derivanti da cartelle esattoriali i cui termini sono scaduti. Di conseguenza, per ottenere il rimborso, sarà necessario saldare il debito compensandolo con l’importo dovuto, ricevendo poi solo la parte residua.
In pratica, la riscossione attua una compensazione forzata, obbligando il contribuente a pagare il debito con la somma destinata al rimborso.
Cosa fare per la compensazione dei ruoli con i crediti d’imposta?
Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, se un contribuente ha diritto a un rimborso e, contemporaneamente, risulta destinatario di una o più cartelle esattoriali per crediti di natura erariale, di importo superiore a 1.500 euro, riceve dalla Riscossione una comunicazione che gli propone la possibilità di compensare i debiti con i crediti, in base alle disposizioni normative contenute nell’art. 28-ter del DPR n. 602 del 1973.
Il contribuente ha un periodo di 60 giorni per decidere se aderire o meno alla proposta. Durante questo periodo, le azioni di recupero del credito vengono sospese. Se il contribuente accetta la proposta, la Riscossione porta in compensazione il rimborso con la cartella esattoriale, azzerando così il debito e restituendo l’eventuale residuo, se spettante.
Diversamente, se il contribuente rifiuta la proposta, può ottenere l’intero importo del rimborso dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, la Riscossione avvierà le procedure di recupero del debito esattoriale tramite diverse modalità, come il fermo amministrativo, l’ipoteca, il pignoramento, e così via.
Nella riforma fiscale sarà eliminata la possibilità di scegliere tra pagare il debito o ricevere l’importo del rimborso. Pertanto, nessuno potrà avere un rimborso se ha debiti esattoriali di natura tributaria. In questo caso, scatterà la compensazione forzata tra il rimborso e la cartella esattoriale.
Nella riforma fiscale la condizione che fa perdere i rimborsi
Nel merito nell’Atto del Governo n. 185 in materia di semplificazione e razionalizzazione delle norme in tema di Riscossione, si prevede “una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento dei tributi”, in attuazione delle disposizioni normative previste nell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23.
Secondo quanto riportato da italiaoggi.it, in un recente provvedimento si interviene per semplificare la prassi prevista in caso di erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia. In assenza di compensazione volontaria, prevede che le somme da rimborsare restano a disposizione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo e siano disponibili per l’avvio delle azioni esecutive.
È importante notare che il pagamento mediante compensazione volontaria resta una prassi disponibile per i rimborsi di un valore non superiore a 500 euro, inclusi di interessi e sanzioni, e che, secondo le disposizioni normative dettate dall’art. 48-bis del dpr 602/1973, la verifica sarà orientata non tanto alla individuazione dei debiti iscritti a ruolo, quanto piuttosto all’esistenza di inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate comunica all’AdER la presenza di un rimborso a favore del contribuente, quest’ultima verifica la presenza della natura dei debiti iscritti a ruolo per poi procedere con la compensazione forzata, saltando il passaggio del rifiuto o adesione presenti nel DPR n. 602 del 1973, se l’importo risulta più alto delle somme previste dalla normativa. Tuttavia, saranno i contorni operativi dell’intera procedura a essere stabiliti da un regolamento del MEF.