Transizione 4.0: con la pubblicazione della risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver sospeso l’utilizzo in compensazione tramite il modello di pagamento F24 dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 75 del 29 marzo 2024.
Transizione 4.0: l’Agenzia delle Entrate comunica la sospensione della compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dall’art. 6, comma 1, del sopra citato decreto legge n. 39 del 2024, le imprese interessate sono obbligate a comunicare all’Agenzia delle Entrate in maniera preventiva e con modalità telematiche l’importo complessivo degli investimenti che intendono effettuare in seguito alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, la presunta ripartizione del credito d’imposta nei vari anni e la relativa fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi, da 1057 bis a 1058 ter, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;
- i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2019.
Tra queste ultime, nello specifico, sono comprese anche le attività di innovazione tecnologica che hanno come scopo principale quello di raggiungere gli obiettivi che sono stati fissati ai fini dell’innovazione digitale 4.0 e della transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203 quinquies e 203 sexies dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.
A tal proposito, le comunicazioni in questione devono essere effettuate seguendo il modello che è stato specificato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) all’interno del decreto direttoriale del 6 ottobre 2021.
Per quanto riguarda il contenuto, le modalità e i termini da osservare, invece, bisogna tenere bene a mente quanto viene comunicato all’interno del successivo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Dopodiché, il successivo comma 3 del suddetto art. 6 del decreto legge n. 39 del 2024 ha previsto che per l’anno 2023 la compensabilità dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi dipende anch’essa dall’invio della comunicazione all’amministrazione finanziaria.
Pertanto, ecco quali sono i codici tributo che sono stati introdotti da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione delle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021:
- il codice tributo “6936”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A della legge n. 232 del 2016 (art. 1, commi 1056, 1057 e 1057 bis, della legge n. 178 del 2020);
- il codice tributo “6937”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato B della legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 1058, della legge n. 178 del 2020);
- il codice tributo “6938”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1, comma 198 e ss.,
della legge n. 160 del 2019); - il codice tributo “6939”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo per le regioni del Mezzogiorno (art. 244, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020);
- il codice tributo “6940”, il quale si riferisce al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del sisma centro Italia (art. 244, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020).
A tal proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la sospensione della compensazione tramite modello F24 dei seguenti codici tributo:
- i codici tributo 6936 e 6937, se l’anno di riferimento è il 2023 o il 2024;
- i codici tributo 6938, 6939 e 6940, se l’anno di riferimento è il 2024.