Decreto “Adempimenti”: con la pubblicazione della circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le novità che sono state apportate dalle nuove misure in materia di dichiarazioni fiscali.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 9 del 12 gennaio 2024.
Decreto “Adempimenti”: l’Agenzia delle Entrate comunica le novità in materia di dichiarazioni fiscali
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, dando attuazione ai principi e ai criteri direttivi che sono stati dettati e definiti all’interno della legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, attraverso la pubblicazione del sopra citato decreto legislativo n. 11 del 2024 (c.d. Decreto “Adempimenti”) è stata modificata la normativa in materia di adempimenti tributari.
Nello specifico, il decreto in questione ha apportato delle modifiche per quanto riguarda gli adempimenti tributari diversi dai seguenti:
- i tributi previsti dalla disciplina doganale;
- i tributi in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Pertanto, mediante la pubblicazione della circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative ai propri Uffici competenti sul territorio in modo che possa essere garantita l’uniformità dei medesimi.
Decreto “Adempimenti”: semplificazioni per le persone fisiche, le partite IVA e i sostituti d’imposta
Ecco qui di seguito quali sono le modifiche che sono state apportate dal Decreto “Adempimenti”:
- semplificazioni nei confronti delle persone fisiche che non sono titolari di una partita IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), tra cui:
- semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e per i pensionati (art. 1);
- estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato (art. 2);
- comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata (art. 20);
- semplificazioni nei confronti dei soggetti che sono titolari di partita IVA, tra cui:
- semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e all’IVA (art. 15);
- esclusione dalla decadenza dal beneficio nelle ipotesi di mancata esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi dei crediti d’imposta per i quali sussiste l’obbligo di inserimento in dichiarazione (art. 13);
- dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche, compresi i soggetti che sono titolari di partita IVA (art. 19);
- semplificazioni nei confronti dei sostituti d’imposta, tra cui:
- eliminazione della Certificazione Unica (CU) relativa ai compensi che sono stati erogati ai soggetti che sono in regime forfetario o in regime fiscale di vantaggio (art. 3);
- semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (art. 16).
Le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni
Ecco qui sotto le nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni (art. 11).
In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 il modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2024 da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:
- persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
- online, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024;
- in Ufficio Postale, dal 1° maggio al 1° luglio 2024;
- soggetti IRES:
- online, entro il 15 ottobre 2024 (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
- online, entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, invece, il modello 770 deve essere presentato dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:
- persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
- online, dal 15 aprile al 30 settembre 2025;
- in Ufficio Postale, dal 15 aprile al 30 giugno 2025;
- soggetti IRES:
- online, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
- online, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).
Infine, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi il modello 770 deve essere presentato dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo da parte dei sostituti d’imposta, mentre il modello Redditi e il modello IRAP devono essere trasmessi:
- persone fisiche e società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR:
- online, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo;
- in Ufficio Postale, dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo;
- soggetti IRES:
- online, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo (periodo d’imposta coincide con l’anno solare);
- online, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (periodo d’imposta non coincide con l’anno solare).