Dall’assegno sociale alla pensione di vecchiaia o entrambi? Dentro o fuori dal sistema previdenziale ordinario. Non tutti i fruitori dell’assegno sociale passano alla pensione di vecchiaia, questo perché la normativa è cristallina nel pretendere il perfezionamento del requisito contributivo e non solo.
Maturare 67 anni non dà diritto alla pensione di vecchiaia, se mancano 20 anni di contributi o se non si raggiunge l’importo soglia previsto per l’accesso al trattamento ordinario, anche se già si percepisce l’assegno sociale. Vediamo insieme per chi scatta il passaggio dall’assegno sociale alla pensione di vecchiaia.
Dall’assegno sociale alla Pensione di vecchiaia
Per il 2024, il Governo ha modificato le condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia, semplificando alcuni dei limiti previsti dalla normativa per l’accesso al trattamento.
Attraverso il sempre necessario processo di verifica dei requisiti, molte persone hanno ora maggiori possibilità di andare in pensione grazie alle modifiche apportate per l’anno in corso sull’importo soglia previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Innanzitutto, va precisato che la normativa permette di mantenere il diritto all’assegno sociale per i titolari di altre prestazioni previdenziali e assistenziali o per i beneficiari di pensioni di guerra. In altre parole, al raggiungimento dei 67 anni, chi riceve l’assegno può scegliere tra la pensione di vecchiaia o il mantenimento dell’assegno sociale come integrazione al reddito.
Come funziona l’assegno sociale?
L’Assegno sociale è una prestazione economica di natura assistenziale, erogata alle persone in condizioni economiche disagiate.
Possono richiedere l’accesso al trattamento:
- i cittadini italiani;
- i cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
- i cittadini extracomunitari familiari di un cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
- i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
In sostanza, possono richiedere il beneficio economico i cittadini che compiono 67 anni di età, italiani e stranieri con almeno 10 anni di residenza, a condizione che si trovino in una situazione di bisogno economico.”
Trasferimento dall’assegno sociale alla pensione di vecchiaia
Il beneficiario dell’assegno sociale che raggiunge i 67 anni di età ha diritto alla pensione di vecchiaia, quindi può scegliere se passare al trattamento ordinario, a condizioni che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa.
Inoltre, se la situazione economica è particolarmente delicata e rientra nell’importo soglia pari a un reddito personale di 6.947,33 euro annui e un reddito coniugale pari a 13.894,66 euro, il pensionato al compimento dei 67 anni di età può presentare la richiesta per mantenere l’assegno sociale.
Per il 2024, l’importo dell’assegno è pari a 534,41 euro per 13 mensilità, e un reddito pari a zero, oppure entro i 6.947,33 euro, se coniugato. Altrimenti, spetta la misura ridotta.
Nel 2024 è più facile richiedere la pensione di vecchiaia
Il Governo ha introdotto diverse modifiche ai requisiti per l’accesso a diversi trattamenti economici previdenziali per l’anno in corso, come ad esempio l’Ape sociale, Quota 103 e Opzione donna.
Inoltre, ha reso più accessibile l’accesso alla pensione di vecchiaia per coloro che raggiungono i 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi, modificando l’importo soglia per l’accesso al trattamento pari all’importo dell’assegno sociale (pari a 534,41 euro).
Resta inteso che ottengono la pensione di vecchiaia coloro che raggiungono i 71 anni di età e hanno accumulato almeno 5 anni di contributi “effettivi”, senza contribuzione figurativa, da lavoro.
Per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa in vigore fino a tale data, incluso l’importo soglia pari a 1,5 volte il trattamento minimo vitale, viene riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia sulla base della disciplina operante nel periodo di riferimento.
Infine, ricordiamo che è possibile cumulare i due trattamenti, a condizione che l’importo complessivo non supera il limite massimo di reddito previsto per l’assegno sociale.