Lavoratori dello spettacolo: con la pubblicazione della circolare n. 56 dell’8 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato quello che è il regime contributivo che è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 per quanto riguarda il finanziamento dell’indennità di discontinuità che viene riconosciuta nei confronti di coloro che operano all’interno del settore dello spettacolo.
Con la circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso fornisce anche dei chiarimenti in merito a quelli che sono gli effetti sui contributi che sono dovuti in seguito alla cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.
Lavoratori dello spettacolo: l’INPS comunica i contributi che devono essere versati dal 1° gennaio 2024 per il finanziamento dell’indennità di discontinuità
Con lo scopo di finanziare l’indennità di discontinuità che viene riconosciuta ai lavoratori del settore dello spettacolo l’art. 7, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 175 del 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 282 del 2 dicembre 2023, ha stabilito quali sono i contributi che devono essere versati all’INPS a partire dal 1° gennaio 2024.
A tal proposito, in particolare, per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo che sono stati indicati all’interno dell’art. 1 del decreto legislativo in oggetto è stato istituito l’obbligo di versare un contributo di importo pari all’1% dell’imponibile contributivo che si riferisce alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, la quale viene disciplinata dall’art. 24 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.
Tale contributo deve essere versato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale da parte del datore di lavoro o committente.
La stessa normativa, inoltre, prevede il versamento di un contributo di solidarietà di importo pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi che superano il massimale contributivo e che vengono conseguiti da parte dei lavoratori che sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
L’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2023 prevede, poi, il versamento di un contributo addizionale di importo pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale a partire dal 1° gennaio 2024 da parte dei lavoratori dipendenti che sono iscritti al FPLS, così come viene disciplinato anche dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Infine, l’art. 8, comma 3, del suddetto decreto legislativo, prevede l’esenzione per i lavoratori autonomi dall’obbligo di pagamento del contributo ALAS, regolato da quanto viene disposto dall’art. 66, comma 14, del decreto legge n. 73 del 2021.
La cessazione dell’obbligo di versamento del contributo in oggetto, inoltre, è prevista anche per i lavoratori esercenti attività musicali di cui all’art. 3, commi 98, 99 e 100, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003.
Soggetti obbligati
Ecco quali sono i lavoratori dello spettacolo che fanno scattare per i rispettivi datori di lavoro o committenti l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità di discontinuità pari all’1% della retribuzione conseguita:
- i lavoratori autonomi, compresi i co.co.co e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182 del 1997;
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 182 del 1997;
- i lavoratori intermittenti, ad esclusione di coloro che operano con un contratto a tempo indeterminato e che sono beneficiari dell’indennità di disponibilità.