L’interpretazione delle norme IVA applicabili al trasporto acquatico turistico lacustre o fluviale di persone, attraverso mezzi quali canoa, kayak o raft, è stata oggetto di recente chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Risposta n. 46/2024 apre nuove prospettive per gli operatori del settore, offrendo una panoramica dettagliata del regime fiscale applicabile e delle possibili agevolazioni.
Trasporto acquatico turistico: quadro normativo e istanza di interpello
ALFA S.r.l., una società così denominata nell’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, in qualità di operatore nel settore del trasporto turistico su acqua, ha sollevato quesiti riguardanti il corretto trattamento IVA per le attività di trasporto effettuate mediante canoa, kayak e raft. Queste attività, regolate da un contratto di servizio con l’ente turistico BETA, prevedono il trasporto di persone nei canyon e nel Lago Beta, con partenze da punti specifici e l’utilizzo di attrezzature di sicurezza e guide qualificate.
Il servizio offerto da ALFA S.r.l. include il trasporto diretto su acqua e il trasporto su strada fino al punto d’imbarco, configurandosi come una prestazione complessa che, fino a recentemente, era soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22%. La società, tuttavia, sostiene che, alla luce delle nuove interpretazioni normative, tali servizi dovrebbero beneficiare di un regime IVA agevolato.
Una soluzione interpretativa
La recente interpretazione autentica dell’articolo 10, comma 1, n. 14, del Decreto IVA, insieme alle modificazioni introdotte dal decreto-legge n. 50/2022, ha chiarito che le attività di trasporto turistico su acqua potrebbero rientrare in un regime di aliquota IVA ridotta. Secondo ALFA S.r.l., sia il trasporto in canoa o kayak sia quello in raft dovrebbero essere considerati “mero trasporto di persone“, beneficiando quindi di un regime IVA favorevole.
La società propone che il servizio di trasporto urbano di persone, anche se non motorizzato e svolto su acqua, possa beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% prevista per determinate condizioni. In alternativa, qualora non fossero soddisfatti specifici requisiti, l’attività potrebbe comunque rientrare in altre categorie previste dalla normativa IVA, applicando un’aliquota ridotta del 10%.
Trasporto acquatico turistico: cosa implica il servizio
Il servizio offerto implica un percorso prestabilito, con tariffe fisse e l’utilizzo di guide qualificate. Questi aspetti, insieme alla fornitura di attrezzature di sicurezza e al trasporto accessorio su strada, costituiscono elementi fondamentali per la qualificazione dell’attività sotto il profilo IVA. Gli operatori del settore devono pertanto valutare attentamente la propria offerta, verificando che tutti gli aspetti del servizio siano in linea con i requisiti per l’applicazione delle aliquote IVA agevolate.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, esaminando la soluzione interpretativa proposta da un’istanza specifica, ha precisato importanti distinzioni basate su normative recenti e su risoluzioni antecedenti. Le norme di interpretazione autentica, in particolare l’articolo 36-bis del decreto-legge n. 50/2022, sono state chiarite ulteriormente alla luce delle disposizioni relative al servizio di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative.
Il fulcro dell’interpretazione normativa riguarda l’applicabilità del trattamento agevolato dell’IVA, esaminando se l’attività in questione costituisca un mero trasporto di persone. Viene sottolineato che tale agevolazione è riservata esclusivamente ai servizi che hanno come oggetto il trasporto di persone, escludendo qualsiasi fornitura di servizi ulteriori non strettamente accessori. Importante è la distinzione tra il semplice trasporto e il noleggio del mezzo, quest’ultimo non rientrante nell’agevolazione.
L’esame dei contratti e delle prassi operative degli operatori del settore ha portato a concludere che molte delle attività descritte, pur venendo commercializzate come servizi di trasporto, in realtà configurano esperienze ricreative complesse. Tali esperienze, che vanno oltre il mero spostamento da un luogo all’altro, includono l’accompagnamento, la formazione e l’utilizzo di attrezzature specifiche, delineando così una prestazione diversa da quella del semplice trasporto di persone.
L’analisi svolta dall’Agenzia delle Entrate evidenzia come le attività di canoa, kayak e rafting, tipicamente inserite nel contesto turistico-ricreativo, non siano dunque automaticamente assoggettate a un regime IVA agevolato.