L’ambito dello spettacolo, noto per la sua intrinseca discontinuità lavorativa, ha visto l’introduzione di significative riforme legislative volte a offrire maggiore supporto ai lavoratori del settore. Il Decreto Legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 segna un punto di svolta, introducendo l’indennità di discontinuità per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato nel settore dello spettacolo, nonché modifiche al regime contributivo. Queste misure sono state attuate in risposta alla peculiarità del lavoro nel settore dello spettacolo, caratterizzato da periodi di lavoro alternati a fasi di inattività.

Indennità di discontinuità settore dello spettacolo: i dettagli

A partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità diventa un sostegno strutturale per i lavoratori dello spettacolo, sia per quelli autonomi che per i subordinati a tempo determinato, inclusi coloro che sono impegnati in collaborazioni coordinate e continuative. Questa indennità è diretta a coloro che, oltre a soddisfare specifici criteri soggettivi, reddituali e contributivi, rientrano nelle categorie professionali individuate da un apposito decreto ministeriale.

Novità regime contributivo

Il finanziamento dell’indennità di discontinuità comporta un aggiornamento del regime contributivo, incidendo tanto sui datori di lavoro quanto sui lavoratori del settore dello spettacolo. Dal 2024, il contributo a carico dei datori di lavoro e dei committenti viene fissato all’1% dell’imponibile contributivo, senza applicazione di massimali di legge, confluendo nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al FPLS

Parallelamente, viene introdotto un contributo di solidarietà dello 0,50% a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), calcolato sulla parte di retribuzione o compensi che eccede il massimale contributivo annuo. Questo contributo di solidarietà si aggiunge ai precedenti obblighi contributivi legati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), rafforzando ulteriormente il sistema di protezione sociale per i lavoratori dello spettacolo.

Lavoratori autonomi: via obbligo versamento ALAS

Un cambio di rotta significativo riguarda i lavoratori autonomi del settore dello spettacolo, per i quali viene meno l’obbligo di versamento del contributo ALAS (Assicurazione per la disoccupazione involontaria Autonomi dello Spettacolo). Questa modifica riflette l’attenzione del legislatore verso la specificità del settore, cercando di alleggerire gli oneri contributivi in considerazione della discontinuità lavorativa che lo caratterizza.

In parallelo, si assiste a un adeguamento della contribuzione per l’assicurazione di malattia, che si attesterà all’1,28% per i lavoratori autonomi soggetti all’assicurazione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Contributo addizionale NASpI

Il contributo addizionale NASpI, fino ad ora fissato all’1,4% della retribuzione imponibile per i datori di lavoro che assumono con contratti a tempo determinato, subisce una variazione significativa. A partire dal 2024, per i lavoratori dello spettacolo, questa aliquota si ridurrà all’1,10%. Questa misura intende alleggerire l’onere contributivo sui datori di lavoro nel settore, pur mantenendo un incremento dello 0,5% ad ogni rinnovo contrattuale, in linea con le disposizioni vigenti. L’obiettivo è sostenere la flessibilità e l’occupazione in un settore caratterizzato da una naturale discontinuità lavorativa.

Indennità di discontinuità e novità: riepilogo aliquote contributive 2024

Il decreto legislativo n. 175/2023 stabilisce quindi nuove aliquote contributive minori per datori di lavoro e lavoratori, con l’obiettivo di rendere più equo il carico contributivo e di promuovere la stabilità lavorativa nel settore dello spettacolo. Vediamo nel dettaglio:

  • Per i datori di lavoro che assumono con contratti a tempo determinato nel settore dello spettacolo: l’assicurazione NASpI viene fissata all’1,31%, con un contributo addizionale per la discontinuità pari all’1% e ulteriori specifiche aliquote per maternità, malattia, e altre assicurazioni.
  • Per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità: si applicano aliquote simili, evidenziando l’impegno nel supportare tutte le forme di lavoro atipico nel settore.
  • Per i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti assicurati al FPLS: viene prevista una specifica combinazione di aliquote per maternità e malattia, calibrate in modo da riflettere le nuove disposizioni normative.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: novità per datori di lavoro e lavoratori

Andiamo ora a elencare alcuni aspetti chiave delle novità 2024 inerenti il settore dello spettacolo.

Modalità di esposizione per il contributo IDIS

Da gennaio 2024, i datori di lavoro dovranno adottare specifiche modalità operative per l’esposizione dei contributi relativi ai lavoratori dello spettacolo. Queste includono:

  • Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato, inclusi quelli esercenti attività musicali e i lavoratori presso enti pubblici non economici, che saranno identificati con codici tipo lavoratore specifici (SC, SY, SR, SX, SI).
  • Lavoratori con contratti intermittenti a tempo determinato, indipendentemente dal codice qualifica.

La corretta esposizione e calcolo dei contributi saranno garantiti attraverso l’uso di procedure aggiornate, con l’emissione di Note di Rettifica per gestire eventuali scostamenti.

Lavoratori subordinati esclusi dal contributo IDIS

Per i lavoratori subordinati a tempo determinato non soggetti al versamento del contributo IDIS, sono stati introdotti nuovi codici Tipo lavoratore (SB e SG) per identificare chiaramente coloro che non sono tenuti a questo contributo, facilitando così l’invio dei flussi regolarizzativi per la mensilità di gennaio 2024.

Continuità operativa per i lavoratori a tempo indeterminato

I datori di lavoro continueranno a seguire le consuete modalità espositive per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.