La questione del rimborso IVA per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ha subito importanti sviluppi normativi e interpretativi, particolarmente rilevanti per le aziende internazionali che operano in Italia. In questo articolo andremo a esaminare le modalità di rimborso del credito IVA, evidenziando le procedure e le condizioni applicabili, con un focus specifico sulle recenti modifiche legislative e sulle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Rimborso IVA: contesto normativo e modifiche recenti
Il rimborso del credito IVA rappresenta una questione di vitale importanza per le aziende internazionali operanti in Italia, in particolare per quelle che, come la società di diritto inglese in esame, sono impegnate in attività di consulenza e supporto, incluse la manutenzione e il training. Fino al 2022, queste società hanno potuto richiedere il rimborso IVA attraverso la dichiarazione annuale, in virtù dell’articolo 30, comma 2, lettera d) del DPR n. 633 del 1972. Tale disposizione permetteva il recupero dell’IVA per le operazioni non soggette a imposta in Italia, grazie all’applicazione dell’articolo 7-ter del medesimo DPR, che regola la territorialità dei servizi ai fini IVA.
Le implicazioni della Brexit e le novità dal 2021
Con la Brexit, si sono aperti nuovi scenari interpretativi e normativi. In particolare, a seguito della Risposta a Interpello n. 314/2023, è stato chiarito che, dal 1° gennaio 2021, i gruppi IVA del Regno Unito non sono più trattati allo stesso modo dei gruppi IVA UE, determinando significative ripercussioni sul trattamento IVA delle transazioni tra stabili organizzazioni in Italia e sedi centrali nel Regno Unito.
Rimborso credito IVA: modalità di recupero 2024
Il primo metodo proposto per il recupero del credito IVA si basa sull’articolo 38-ter del DPR 633/72, che consente alla Casa Madre non UE di richiedere il rimborso del credito IVA direttamente. Questa opzione si presenta come una soluzione valida per evitare discriminazioni, permettendo alle aziende di recuperare l’IVA in assenza di operazioni soggette a imposta in Italia.
In alternativa, se l’opzione prevista dall’art. 38-ter non fosse percorribile, si pone l’attenzione sull’articolo 30, comma 2, lettera e) del DPR 633/72. Questo articolo prevede la possibilità di rimborso per i soggetti non stabiliti ma registrati ai fini IVA in Italia, sebbene recenti interpretazioni giurisprudenziali abbiano ristretto tale possibilità.
Richiesta di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2023
Per quanto riguarda l’anno d’imposta 2023, la società in esame potrebbe avvalersi della dichiarazione IVA annuale per richiedere il rimborso del credito, sfruttando il presupposto previsto dall’art. 30, comma 2, lettera d), in virtù delle operazioni non soggette ad IVA effettuate fino ad aprile 2023.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate sul rimborso IVA
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifiche istanze, ha precisato alcuni punti chiave riguardanti il rimborso IVA per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La posizione dell’Agenzia si concentra sulle modalità di applicazione delle norme IVA senza entrare nel merito dell’esistenza o meno del credito IVA reclamato, ribadendo che ogni valutazione specifica resta prerogativa dei controlli fiscali.
Un primo chiarimento riguarda l’applicabilità dell’articolo 38-ter del DPR 633/72, il quale prevede il rimborso dell’IVA per soggetti extra UE in relazione agli acquisti di beni e servizi necessari per la loro attività. Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che, nel caso di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, le operazioni passive come servizi di deposito, manutenzione e training, imputabili direttamente alla stabile organizzazione, devono seguire le disposizioni ordinarie per il rimborso dell’IVA, escludendo l’applicabilità dell’articolo 38-ter.
Per quanto concerne la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA attraverso la dichiarazione annuale, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’articolo 30 del DPR 633/72 elenca tassativamente i presupposti per tale richiesta. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia non possono accedere al rimborso facilitato previsto dall’articolo 30, comma 3, lettera e), del decreto IVA, confermando che la stabile organizzazione assorbe completamente la posizione IVA del soggetto non residente.
L’Agenzia ha inoltre affrontato la questione relativa alle operazioni non soggette a IVA e alla possibilità di rimborso per l’anno 2023. La posizione ufficiale è che, a seguito della Brexit, le prestazioni di servizi escluse dal campo di applicazione dell’IVA non consentono il recupero del credito IVA per le operazioni effettuate nel 2023, a meno che non si applichi la regola della “minore eccedenza del triennio“.