Il derby della capitale non è ancora finito. La stracittadina tra Roma e Lazio continua a far discutere per l’esultanza di Mancini e i cori razzisti all’indirizzo dei giocatori. La Lega Serie A ha diramato un comunicato attraverso il quale ha spiegato che la doppia decisione è al momento rimandata. Il Giudice Sportivo ha infatti richiesto un supplemento d’indagine alla Procura Federale, ritenuto fondamentale per fare chiarezza.

Roma-Lazio, la Procura indagherà sul caso Mancini e cori razzisti: la nota ufficiale

La Lega Serie A ha diramato la lista degli episodi razzisti riscontrati durante il derby di Roma. Nel comunicato vengono sottolineati i cori della Curva Nord all’indirizzo di Lukaku e quelli del settore giallorosso verso Guendouzi.

cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);

coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);

coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

L’esultanza di Gianluca Mancini

Per quanto riguarda il caso Mancini, invece, non sono stati riscontrati gli elementi sufficienti per prendere una decisione. La Lega ha inviato la Lega Serie A a svolgere un’ulteriore indagine per capire se l’esultanza del difensore abbia violato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. 

Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara.