A qualche giorno di distanza dalla scadenza della comunicazione di cessione dei crediti d’imposta e di sconto in fattura sui lavori del superbonus (che andava presentata entro giovedì scorso, 4 aprile 2024), emerge una fascia di pratiche presentate dai contribuenti e scartate dal sistema dell’Agenzia delle entrate. In realtà non vi è un perché preciso che individui la motivazione del rifiuto da parte dell’Agenzia delle entrate.

Così come non vi è un passaggio decisivo per poter cambiare questa situazione, non essendo stata neppure prorogata la scadenza del 2024 grazie al meccanismo della remissione in bonis. Si può, tuttavia, presentare un ricorso, il cui esito – in ogni modo – è tutto da verificare.

Comunicazione superbonus scartata, quali sono i motivi del rifiuto della cessione crediti e sconto?

A pochi giorni di distanza dalla presentazione della comunicazione di cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura applicati ai lavori agevolati dal superbonus per le spese del 2023 e per le quote residue degli anni dal 2020 al 2022, emerge la questione delle pratiche bocciate dall’Agenzia delle entrate. Il decreto legge numero 39 del 30 marzo 2024 impedisce, peraltro, di recuperare queste comunicazioni con un nuovo invio delle opzioni già trasmesse entro la scadenza di giovedì scorso, 4 aprile, che risultino scartate dal sistema telematico.

Se, tuttavia, si cerca un perché allo scarto della pratica delle opzioni del superbonus, non sempre si riesce a trovarne una motivazione. Il sistema, infatti, rifiuta la comunicazione non entrando nel dettaglio della causa che ha portato l’Agenzia delle entrate a rifiutare la pratica stessa.

Per il contribuente – o per l’intermediario che agisce in suo nome – diventa impossibile risalire al motivo del rifiuto della comunicazione. Peraltro, i tempi per un nuovo invio erano davvero stretti: dalla pubblicazione del decreto legge 39 nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2024 alla scadenza del 4 aprile 2024 – già fissata da un precedente decreto direttoriale dell’Agenzia delle entrate – passavano pochi giorni.

Comunicazione superbonus scartata dopo pratica del 4 aprile 2024, cosa fare in caso di rifiuto?

Che, dunque, il decreto legge 39 del 2024 non avesse previsto la scappatoia della remissione in bonis per le comunicazioni presentate in ritardo, errate o non presentate della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura del superbonus si è venuto a sapere solo a pochi giorni dalla scadenza della scorsa settimana. I contribuenti e gli intermediari hanno avuto pochi giorni di tempo per prendere atto dell’unico termine del 4 aprile 2024 e di affrettare, dunque, la presentazione di tutta la pratica.

Remissione in bonis dei bonus edilizi non possibile nel 2024

Tuttavia, la questione relativa all’assenza di una motivazione comunicata in maniera esaustiva del rifiuto della pratica delle due opzioni del superbonus risaliva già a prima del decreto legge 39 del 2024. Il sistema non ha mai chiarito in maniera completa le motivazioni per le quali una pratica risultasse bocciata, anche se negli scorsi anni si poteva ricorrere alla presentazione di una comunicazione tardiva pagando la sanzione di 250 euro con la remissione in bonis.

Ci si può rivolgere alle diramazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate per chiedere ulteriori chiarimenti, ma l’esperienza dimostra che questi uffici non dispongono di informazioni aggiuntive circa la bocciatura della pratica presentata.

Un esame del perché della bocciatura della comunicazione di cessione e sconti del superbonus si può far risalire a quanto prevede l’articolo 122 bis del decreto legge numero 34 del 2020. Nel testo è riportata una lista delle situazioni di rischio per la bocciatura delle comunicazioni presentate.

Come risalire ai motivi del rifiuto da parte dell’Agenzia delle entrate?

Tali situazioni sono state meglio chiarite dal direttore dell’Agenzia delle entrate con il provvedimento numero 340450 del 2021, il quale dispone dei criteri selettivi relativi alle comunicazioni di sconto e cessione dei crediti del superbonus. Si precisano, al punto 2, i profili di rischio riguardanti:

  • la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • le analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Si può e conviene presentare ricorso?

In alternativa, il contribuente potrebbe impugnare la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura del superbonus risultata scartata dall’Agenzia delle entrate. Ma l’esito del ricorso non è di facile individuazione. In questo contesto, e anche nell’ottica di una maggiore trasparenza degli atti della Pubblica amministrazione, si potrebbe sperare in un livello più alto di chiarezza anche in vista degli adempimenti derivanti dalla normativa anti-frode e di un rinnovato rapporto tra il Fisco, i cittadini e le imprese.