Per i cittadini italiani che ricevono donazioni dall’estero, è fondamentale comprendere le implicazioni fiscali per evitare sorprese. La legislazione italiana, insieme alle normative europee, stabilisce chiaramente le regole per la tassazione delle donazioni internazionali. Andiamo a vedere come funziona.

Tassazione donazioni internazionali: cosa dice il Decreto Legislativo n. 346/1990

Secondo il decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346, la tassazione delle donazioni e delle successioni è circoscritta ai beni e diritti presenti sul territorio italiano al momento del trasferimento. Ciò significa che, per determinare l’obbligo fiscale in Italia, è essenziale valutare la residenza del donante e la localizzazione del bene donato.

Il punto cruciale è che se al momento della donazione il donante non è residente in Italia, la tassazione si applica solo ai beni situati nel territorio italiano. Questo principio limita notevolmente l’ambito dell’imposta sulle donazioni per i trasferimenti da parte di donanti esteri.

Tassazione donazioni internazionali: cosa succede in caso di donazioni effettuate da cittadini fuori Italia

Quando un cittadino italiano riceve una donazione da un parente residente all’estero, come nel caso di un bonifico bancario da una zia svizzera per l’acquisto di un immobile, la situazione fiscale deve essere analizzata alla luce delle norme suddette. La donazione, essendo effettuata da un residente estero verso un cittadino italiano, pone interrogativi specifici riguardo la sua tassabilità.

La richiesta di chiarimenti sorge in un contesto in cui precedenti interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e sentenze della Corte di Cassazione hanno fornito indicazioni, ma non una direzione definitiva per casi specifici di bonifici internazionali destinati a beneficiari italiani.

Esempi e precedenti rilevanti: cosa dice la legge

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8175 del 24 marzo 2021 e la Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 310 del 24 luglio 2019 sono documenti che offrono spunti interpretativi, suggerendo che i trasferimenti finanziari internazionali non sono automaticamente assoggettati a tassazione come beni esistenti nello Stato italiano, soprattutto se il denaro si trovava precedentemente su un conto estero.

L’analisi della normativa e dei precedenti giuridici porta a considerare che il denaro trasferito da un conto estero a un conto italiano, pur essendo destinato all’acquisto di un bene immobile in Italia, non rientra automaticamente nelle categorie di beni tassabili secondo il decreto legislativo n. 346/1990. Questo aspetto è fondamentale per comprendere l’ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni relative a trasferimenti internazionali.

Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, stabilisce i principi fondamentali per la tassazione delle donazioni e delle successioni, introducendo un’importante distinzione basata sulla residenza del donante al momento della donazione. La legge prevede che, indipendentemente dalla loro ubicazione, tutti i beni e diritti trasferiti siano soggetti a imposta. Tuttavia, se il donante non risiede in Italia, l’imposta si applica solo ai beni e diritti presenti sul territorio italiano, introducendo così il principio della territorialità.

Presunzione di esistenza di beni in Italia

La legge italiana introduce anche una presunzione specifica per determinate categorie di beni, ritenendoli esistenti sul territorio nazionale per scopi fiscali. Questa presunzione riguarda principalmente beni registrati nei pubblici registri italiani, quote societarie, obbligazioni, crediti, e altri strumenti finanziari, a condizione che il debitore o l’emittente sia residente in Italia.

Il caso delle donazioni di denaro da conti esterni

La situazione diventa particolarmente interessante nel caso delle donazioni di denaro effettuate da donanti residenti all’estero verso beneficiari in Italia. Sentenze recenti della Corte di Cassazione hanno chiarito che il denaro donato tramite bonifico bancario da un donante residente all’estero non è automaticamente assoggettato a tassazione in Italia, a meno che non sia dimostrato che il denaro sia effettivamente “esistente” sul territorio italiano al momento della donazione.

Tassazione donazioni internazionali: perché è importante il principio di territorialità

Sentenze significative, come quelle emesse nel marzo 2021 e nell’aprile 2023, hanno sottolineato l’importanza del principio di territorialità, confermando che la tassazione delle donazioni internazionali è limitata ai beni che hanno un legame diretto con il territorio italiano. Questo approccio ha quindi lo scopo di garantire che la tassazione rifletta equamente la connessione economica e legale dei beni con lo Stato italiano.