Nomadi digitali: con la pubblicazione del decreto interministeriale del 29 febbraio 2024 da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il Ministero del Turismo e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state definite le modalità e i requisiti che sono necessari ai fini dell’ingresso e del soggiorno in Italia da parte dei cittadini di Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea (UE).
Tali cittadini extra UE, nello specifico, possono effettuare l’ingresso all’interno del nostro Paese esclusivamente nel caso in cui questi ultimi svolgano un’attività lavorativa altamente qualificata che si avvale per il suo svolgimento di appositi strumenti tecnologici che permettono di lavorare da remoto.
Il suddetto decreto del Ministero dell’Interno, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 79 del 4 aprile 2024, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, il quale concerne il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998”;
- il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, e, in particolare, l’art. 6-quinquies”.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda i nomadi digitali ed, in particolare, quali sono i requisiti che bisogna necessariamente possedere ai fini del rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, nonché quali sono le modalità attraverso le quali sarà effettuato il rilascio del permesso di soggiorno nei confronti dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto che hanno la propria cittadinanza in uno Stato che non fa parte dell’Unione Europea.
Nomadi digitali: ecco quali sono i requisiti necessari per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno
Ecco qui di seguito quelli che sono i requisiti che bisogna obbligatoriamente possedere ai fini del rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno dei lavoratori extra UE all’interno del nostro Paese:
- avere un reddito minimo annuo che derivi da fonti lecite e che abbia un importo almeno pari al triplo del livello minimo che è stato stabilito per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- avere un’assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero che si valida per tutto il territorio nazionale e pe tutto il periodo nel quale si decide di soggiornare;
- avere un’idonea documentazione per quanto riguarda le modalità di sistemazione alloggiativa;
- dimostrare di avere un’esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in qualità di nomade digitale oppure in qualità di lavoratore da remoto;
- presentare il contratto di lavoro o collaborazione oppure, in caso di lavoratori da remoto, la relativa offerta vincolante, in modo da dimostrare il possesso dell’accordo in merito allo svolgimento di un’attività lavorativa per la quale è necessario rispettare uno dei requisiti che sono previsti dall’art. 27 quater, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.
Ecco quali sono le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto recandosi fisicamente presso la questura della provincia in cui si trova il lavoratore straniero interessato.
Il termine ultimo entro il quale deve essere presentata la richiesta è fissato ad 8 giorni lavorativi dal momento in cui viene effettuato l’ingresso in Italia.