Bonus anti barriere architettoniche e agevolazione del 75%, con l’entrata in vigore del decreto 39 del 2024, dal 31 marzo scorso diventano strettissimi i campi di applicazione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta. Le due opzioni, infatti, subiscono uno stop pressoché totale, dopo le chiusure operate già dal precedente decreto, il “Salva spese” del 29 dicembre 2023.
In linea generale, si potrebbe dire che qualche opportunità di sconto e di cessione dei crediti ce l’ha ancora chi si è mosso prima del 29 marzo 2024, giorno precedente alla pubblicazione del decreto 39 nella Gazzetta Ufficiale. Ma si tratta di casi che dribblano un dedalo di norme che hanno reso complesso il quadro normativo di questo bonus.
Bonus anti barriere, dal 31 marzo 2024 nuova stretta a sconto in fattura e cessione crediti
Cessione dei crediti d’imposta e sconto in fattura ridotti ai minimi termini anche per il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che per quel che rimane del superbonus, dopo l’entrata in vigore del decreto 39 del 30 marzo 2024, atteso ora alla conversione in legge. Per ora il provvedimento elimina tutte le possibilità di utilizzare le due opzioni alternative alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi per chi non si sia mosso prima del 30 marzo scorso, giorno di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto stesso.
Tuttavia, il quadro normativo di questo bonus si è reso particolarmente complesso in rapporto ai due principali legislativi avvenuti nel giro di tre mesi, dal decreto 212 del 29 dicembre 2023 al decreto 39 di fine marzo.
Lavori consentiti con il bonus anti barriere architettoniche
Il decreto “Salva spese” di fine 2023 aveva assestato più di un colpo al bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Innanzitutto, il provvedimento restringeva l’applicazione dell’agevolazione del 75% ai soli lavori su rampe, scale, ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala. In definitiva, un ritorno alla versione originaria del bonus, dal momento che, dalla metà del 2023, interpretazioni in senso ampio avevano consentito lavori di cambio infissi, porte, finestre, sanitari del bagno, tutti interventi in linea con il decreto ministeriale numero 234 del 1989. L’abbattimento delle barriere architettoniche può essere assicurato anche da altre agevolazioni alternative, qui descritte nel dettaglio.
Oltre alla restrizione degli interventi, il decreto “Salva spese” ha posto anche delle strette allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti d’imposta. Questa agevolazione avrebbe dovuto mantenere le due opzioni originariamente fino al 31 dicembre 2025, diversamente dalle strette operate dal governo sul superbonus e sugli altri bonus edilizi.
Requisiti per poter vendere i crediti
Il decreto 213 del 2023, oltre a restringere le tipologie di lavori, ha ristretto l’applicazione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta del bonus anti barriere ai soli lavori sulle parti comuni dei condomini a uso abitativo e alle persone fisiche in possesso di redditi non eccedenti i 15.000 euro. I due criteri non sono applicati solo se in famiglia sono presenti componenti con disabilità accertata. Le nuove norme sullo stop alle due opzioni sono applicate dal 1° gennaio 2024.
Si poteva ovviare a questa stretta solo se, prima del 29 dicembre 2023, fosse stato presentata la domanda di un titolo abitativo o fossero stati avviati i lavori o firmato un contratto con versamento di un acconto. In tutte queste ipotesi, si poteva applicare la precedente normativa, notevolmente più vantaggiosa della disciplina del decreto “Salva spese”.
Chi può ancora usare cessione dei crediti e sconto in fattura nel 2024 con il bonus barriere architettoniche?
L’ultimo intervento normativo operato dal governo di Giorgia Meloni con il decreto 29 del 30 marzo 2024 fissa nuove strette su cessione dei crediti d’imposta e sconti in fattura del bonus anti barriere architettoniche. Con il nuovo provvedimento, infatti, le due opzioni sono del tutto cancellate, anche nelle ipotesi in cui fossero rimaste in vigore dopo il decreto di fine 2023.
L’unico modo per mantenere il diritto a utilizzare le due opzioni è quello di aver presentato il titolo abitativo, qualora necessario, e avviato i lavori previsti nel bonus anti barriere, o aver “prenotato” gli interventi ma con firma di un contratto e versamento già effettuato di un acconto.