La circolare INPS n. 53 ha lo scopo di chiarire l’assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori che gravano sulle aziende speciali, come delineate dall’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL). Le aziende speciali sono enti con personalità giuridica, che operano con autonomia imprenditoriale gestendo servizi pubblici per promuovere lo sviluppo sociale ed economico locale. Questi enti sono caratterizzati da una doppia anima: una legata all’imprenditorialità e l’altra al servizio della comunità locale.
Quadro normativo delle aziende speciali
Le aziende speciali sono regolate dal TUEL e si distinguono per la loro natura giuridica complessa. Non sono considerate parte delle amministrazioni pubbliche in senso stretto, ma operano con una certa autonomia, pur essendo strumentali agli enti locali. La loro definizione giuridica è stata oggetto di interpretazioni varie, ma si concorda sulla loro natura di enti pubblici economici con autonomia imprenditoriale.
Contribuzioni previdenziali e assistenziali: assetto e obblighi
L’INPS, con la circolare n. 53, mette in luce l’importanza di un corretto inquadramento delle aziende speciali per determinare i corretti obblighi contributivi. Tali obblighi sono influenzati dalla natura ibrida delle aziende, che combina elementi pubblicistici e privatistici. La circolare fornisce indicazioni precise su come calcolare le contribuzioni, tenendo conto della particolare posizione delle aziende speciali nel tessuto economico e sociale.
Classificazione previdenziale e assistenziale delle aziende speciali
La classificazione delle aziende speciali ai fini previdenziali e assistenziali è cruciale per assicurare la corretta applicazione dei regimi contributivi. Questa classificazione tiene conto della duplice natura delle aziende speciali, che si riflette nei loro obblighi verso i dipendenti e nelle modalità di gestione dei servizi pubblici.
Le strutture territoriali dell’INPS sono incaricate di monitorare e assistere le aziende speciali nel rispetto degli obblighi contributivi. Questo compito include la verifica della corretta classificazione previdenziale e assistenziale e la guida nell’applicazione delle norme contributive. L’approccio richiesto è proattivo e mira a garantire che le aziende speciali contribuiscano equamente al sistema di sicurezza sociale, beneficiando al contempo degli incentivi previsti per l’occupazione.
Obblighi contributivi per malattia e maternità nelle aziende speciali
Andiamo a vedere quali sono nel dettaglio gli obblighi contributivi per malattia e maternità nelle aziende speciali.
Malattia
La legislazione italiana prevede specifici obblighi contributivi per le aziende speciali riguardo l’assicurazione di malattia. Dal 2009, le aziende statali, gli enti pubblici e locali, nonché le entità a capitale misto, sono tenute a contribuire ai fondi per la malattia e la maternità. Questo si applica anche agli enti pubblici economici, che svolgono un’attività economica principale o esclusiva, conformemente all’articolo 2082 del codice civile. L’obbligo di contribuzione è stato esteso a tutti i datori di lavoro dal maggio 2011, includendo quelli che offrono indennità economiche sostitutive.
Maternità
Per quanto riguarda l’assicurazione di maternità, il decreto legislativo n. 151/2001 regolamenta l’erogazione delle prestazioni economiche ai lavoratori subordinati, sia pubblici che privati. Gli enti, inclusi quelli pubblici economici e le aziende speciali, devono quindi versare un’apposita contribuzione destinata al finanziamento delle prestazioni di maternità, come il congedo di maternità/paternità e i riposi per allattamento.
Altre assicurazioni e contribuzioni minori
Andiamo ora a elencare le altre assicurazioni e contribuzioni minori per le aziende speciali.
Assegni per il Nucleo Familiare (ANF)
Le aziende speciali, salvo specifiche eccezioni, non sono tenute al versamento del contributo per gli ANF, a meno che non garantiscano un trattamento per i carichi di famiglia pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto
Le aziende speciali devono contribuire al finanziamento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall’articolo 2120 del codice civile, garantendo così ai loro dipendenti la copertura in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Fondo di Tesoreria
Per il trattamento di fine rapporto, le aziende speciali sono inoltre tenute a versare un contributo specifico al Fondo di Tesoreria, istituito per erogare ai lavoratori dipendenti del settore privato i trattamenti di fine rapporto.
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Dal momento che i lavoratori delle aziende speciali rientrano nel campo di applicazione della NASpI, è richiesto il versamento della relativa contribuzione. Questo fondo è essenziale per offrire una rete di sicurezza ai lavoratori in caso di disoccupazione involontaria.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Infine, le aziende speciali sono soggette all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di integrazione salariale (FIS), indipendentemente dalla loro dimensione, per fornire supporto in caso di crisi aziendale o riduzione dell’orario di lavoro.
Nuovi obblighi contributivi e classificazioni per le aziende speciali dal 2022
A partire dal 1° gennaio 2022, le aziende speciali che hanno avuto una media di fino a cinque dipendenti nel semestre precedente sono soggette a un contributo di finanziamento dello 0,50%, suddiviso in due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, escludendo i dirigenti. Per quelle con più di cinque dipendenti, l’aliquota contributiva aumenta allo 0,80%.
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) viene applicata ai datori di lavoro con più di quindici dipendenti nel semestre precedente, con un obbligo contributivo dello 0,90%.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto modifiche specifiche per la CIGS, estendendo gli obblighi contributivi a categorie specifiche di datori di lavoro non precedentemente coperti. Sono state inoltre introdotte nuove classificazioni per le aziende speciali non trasformate in società di capitali, con l’istituzione dei codici settore classe categoria (c.s.c.) “20202” e “20203” per una distinzione più precisa tra attività di servizi e di natura industriale.