Pensione Vigili del Fuoco 2024: con la pubblicazione della circolare n. 54 del 4 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l’applicazione dell’aumento progressivo della base pensionabile che viene riconosciuto nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 98, 99 e 100, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato definito all’interno dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 139 del 17 giugno 1997.

Pensione Vigili del Fuoco 2024: istruzioni INPS per l’applicazione del progressivo aumento della base pensionabile

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposo dall’art. 1, comma 98, della sopra citata Legge di Bilancio 2022, viene riconosciuto nei confronti del personale che opera all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un aumento pari al 2,50% della percentuale utile ai fini del calcolo sull’ultimo stipendio tabellare.

Tale incremento, nello specifico, viene riconosciuto ai Vigili del Fuoco nel momento in cui avviene la cessazione del servizio a per quanto riguarda il calcolo dei seguenti importi:

  • la base pensionabile;
  • la liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Tra gli importi che devono essere considerati per quanto riguarda il calcolo dell’ultimo stipendio tabellare, poi, la Legge di Bilancio 2022 comprende anche:

  • le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
  • i benefici combattentistici ed equiparati;
  • gli assegni personali in godimento.

Il successivo comma 99, invece, stabilisce che, in base a quanto viene disposto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, il progressivo incremento della base pensionabile valido per il personale dei Vigili del Fuoco è pari a:

  • il 2,50% a partire dal 1° gennaio 2022;
  • il 5% a partire dal 1° gennaio 2023;
  • il 7,50% a partire dal 1° gennaio 2024;
  • il 12,50% a partire dal 1° gennaio 2027;
  • il 15% a partire dal 1° gennaio 2028.

Infine, il comma 100 del medesimo articolo legislativo disciplina quella che è la copertura dei costi che derivano dall’applicazione degli aumenti in oggetto.

Pertanto, in attesa di un successivo messaggio che sarà pubblicato da parte dell’INPS con l’obiettivo di fornire le istruzioni operative per quanto riguarda l’indennità di buonuscita (c.d. Trattamento di Fine Servizio – TFS), ecco qui di seguito gli obblighi contributivi in capo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tal proposito, ecco qual è l’incremento delle voci retributive ai fini pensionistici (CTPS) e per le prestazioni creditizie e sociali (Gestione credito):

  • a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 l’aumento è pari al 2,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 l’aumento è pari al 5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 l’aumento è pari al 7,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2027 l’aumento è pari al 12,5%;
  • a partire dal 1° gennaio 2028 l’aumento è pari al 15%.