Nuove istruzioni del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di Marina Elvira Calderone in merito ai ritardi nella certificazione delle situazioni di svantaggio che determinano la sospensione o la perdita di versamento dell’Assegno di inclusione. Lo stesso dicastero sollecita le aziende e le strutture sanitarie a operare il più velocemente possibile per certificare le situazioni che danno diritto a fruire dell’indennità che ha preso il posto del Reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

Sono in affanno anche i Comuni che devono gestire l’incontro con i fruitori dell’Assegno di inclusione entro 120 giorni. In questo caso, i ritardi sono da attribuire alla trasmissione dei nominativi da parte dell’Istituto di previdenza. Per questo motivo, nella nota emanata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 6062 del 2024, si prevede un allungamento dei termini di scadenza (i 120 giorni) per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024.

Sospensione o perdita Assegno di inclusione (Adi) per ritardi certificazione svantaggio: istruzioni ministero Lavoro

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto per tutte quelle situazioni di ritardo per le quali le Asl e le strutture sanitarie non certifichino la condizione di svantaggio dei fruitori dell’Assegno di inclusione. Con la nota 6061 del 2024, il dicastero invita infatti le strutture sanitarie a procedere con maggiore celerità all’accertamento delle situazioni di svantaggio che danno diritto a fruire dell’Adi. Una maggiore velocità nelle pratiche consentirebbe all’Istituto di previdenza di erogare il sussidio, trattando peraltro di situazioni che colpiscono i nuclei familiari più fragili.

Sospensione perdita Assegno inclusione, entro quando vanno controllate le situazioni di svantaggio?

Oltre alle famiglie con al loro interno un componente over 60 anni, minorenne o in condizioni di disabilità, il decreto 154 dello scorso 13 dicembre prevede la fruizione dell’Assegno di inclusione anche per le persone in situazioni di fragilità e di svantaggio. Tali situazioni sono individuate dallo stesso decreto che prevede la necessità di una auto-dichiarazione che certifichi le situazioni di fragilità. L’Istituto di previdenza è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti delle condizioni di svantaggio rilasciate dalle strutture di sanità.

Per l’accertamento di tali situazioni, l’Inps richiede alle strutture di procedere entro il termine di 60 giorni. Proprio su questo termine il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha richiamato le strutture a espletare gli accertamenti in tempi veloci.

Adi, termine per presentarsi ai servizi sociali: convocazione o spontaneamente

Il ministero del Lavoro è intervenuto anche sulle tempistiche del primo incontro delle famiglie con i servizi sociali. Chi fruisce dell’Assegno di inclusione, infatti, è tenuto a presentarsi presso i servizi sociali nel termine di 120 giorni dal giorno di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (Pad), essenziale per ricevere anche i primi pagamenti dell’indennità.

Si può essere convocati oppure ci si deve presentare spontaneamente per non subire le sanzioni. Se non ci si presenta a un invito è prevista la decadenza dell’Adi. Se invece i servizi sociali non hanno provveduto a effettuare la convocazione, alla decorrenza dei 120 giorni senza che la famiglia si sia presentata spontaneamente, scatta la sospensione del pagamento dell’Assegno di inclusione finché non si fissi la data di incontro.

Adi, fino al 29 febbraio 2024 i 120 giorni decorrono dalla trasmissione GePI

Con la nota numero 6062 il ministero del Lavoro ha stabilito che, limitatamente alle domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni verrà calcolato dal giorno di invio del flusso delle domande dell’Assegno di inclusione alla piattaforma GePI e non dalla data in cui il nucleo abbia sottoscritto il Patto di attivazione digitale (Pad). Pertanto, per le domande di gennaio, si fa riferimento al giorno 26, data di trasmissione della pratica a GePI.