Aziende speciali: con la pubblicazione della circolare n. 53 del 3 aprile 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi in capo a tali aziende, relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente.

Tramite la circolare in oggetto, inoltre, l’Istituto stesso ha fornito anche le istruzioni per quanto riguarda la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali, nonché quelli che sono gli adempimenti che devono essere rispettati da parte delle singole Strutture territoriali competenti.

La circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

Tale decreto legislativo, nello specifico, è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2000 e disciplina, per l’appunto, le aziende che non hanno la forma giuridica di società di capitali, ovvero le c.d. “aziende speciali”.

Aziende speciali: ecco quali sono i contributi INPS dovuti per il finanziamento di malattia, maternità, NASpI, ecc…

Ecco qui di seguito quali sono le contribuzioni minori dovute da parte delle aziende speciali per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

A partire dal 1° maggio 2011, in base a quanto viene disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, nonché dal decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sono obbligati a versare i contributi per il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia anche i datori che hanno all’interno del proprio organico dei lavori dipendenti che percepiscono l’indennità.

Tra questi rientrano anche gli enti pubblici economici e le aziende speciali.

Per quanto riguarda la maternità, invece, si applicano le disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, recante “Testo unico della maternità e della paternità”, le quali regolano l’assicurazione economica di maternità.

A tal proposito, in base a quanto viene disposto dall’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, a partire dal 1° gennaio 2009 sono tenute al versamento dei contributi per maternità e malattia i seguenti datori di lavoro:

  • le imprese dello Stato;
  • le imprese degli enti pubblici;
  • le imprese degli enti locali privatizzate;
  • le imprese a capitale misto.

Tale normativa, nello specifico, si applica anche agli enti pubblici economici e alle aziende speciali.

Per quanto riguarda gli assegni per il nucleo familiare (ANF), invece, l’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955 (c.d. TUAF) prevede l’esonero dal versamento dei contributi dovuti all’INPS da parte delle aziende speciali, a patto che queste ultime garantiscano un trattamento per carichi di famiglia pari o superiore a quello previsto dalla normativa che regola gli ANF.

In base a quanto viene previsto dall’art. 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 le aziende speciali sono obbligati a pagare la contribuzione relativa al finanziamento di:

  • “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto;
  • “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (c.d. Fondo di Tesoreria);
  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Ecco quali sono i contributi dovuti:

  • NASpI (contribuzione ordinaria) – 1,31%;
  • NASpI (contribuzione art. 25 della legge n. 845 del 1978) – 0,30%;
  • Fondo di Garanzia TFR – 0,20% (0,40% per i dirigenti industria);
  • Maternità – 0,46% (industria), 0,24% (terziario);
  • Malattia – 2,22% (industria), 2,44% (terziario);
  • FIS (fino a 5 dipendenti) – 0,50%;
  • FIS (oltre 5 dipendenti) – 0,80%;
  • CIGS – 0,90%.