Sul superbonus incombe la scadenza della comunicazione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta del giorno 4 aprile 2024. Ancora due giorni, dunque, per effettuare l’adempimento. Per chi non comunica le due opzioni scatta la necessità di pagare la fattura per poi scontarla dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più anni.
Il conto alla rovescia per mettersi in regola scatta anche per chi abbia commesso un errore: anche in questo caso, il termine ultimo è quello di giovedì prossimo. Per le comunicazioni del 2024 non c’è la scappatoia della remissione in bonis, ovvero la possibilità di presentare la documentazione richiesta in ritardo. Sarebbe dovuta scattare fino al 15 ottobre 2024 e, invece, il decreto 39 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2024 ha escluso qualsiasi formula di proroga nonostante la previsione del pagamento di una sanzione di 250 euro.
Superbonus scadenza comunicazione sconto in fattura e cessione crediti: ultimi giorni, entro quando?
Ancora due giorni per comunicare all’Agenzia delle entrate gli sconti in fattura e la cessione dei crediti d’imposta delle spese collegate al superbonus effettuate nell’ano 2023 e per le rate residue degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro giovedì 4 aprile 2024, infatti, dovrà essere presentata la documentazione relativa alle due opzioni o quella inerente eventuali errori commessi.
Gli operatori che non riusciranno a inviare tutte le comunicazioni entro i prossimi due giorni non potranno effettuare la cessione del credito d’imposta. Ciò significa che l’unica via per mettersi in regola rimane quella di chiedere di pagare direttamente l’importo della fattura relativa alle spese agevolate dal superbonus per poi scontare quanto pagato dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più rate, ovvero per le dichiarazioni dei successivi quattro anni.
Superbonus scadenza comunicazione ultimi giorni, cosa avviene se non si comunica la cessione del credito?
Per le comunicazioni di cessione dei crediti e degli sconti in fattura da presentare nel 2024 non ci sarà la possibilità della remissione in bonis. Con questo istituto, negli scorsi anni, si poteva effettuare in ritardo questo adempimento pagando un sanzione dell’importo di 250 euro. Lo scorso anno la remissione in bonis aveva scadenza al 30 novembre.
Entro questa data, chi non fosse riuscito a effettuare la comunicazione entro il 31 marzo 2023 (pur avendo già un accordo per la cessione del bonus a uno soggetto controllato o a un privato) aveva la facoltà di adempiere in ritardo. Per chi non avesse ancora un accordo di cessione alla fine di marzo del 2023, la successiva cessione (entro il 30 novembre 2023) aveva validità solo se effettuata a un soggetto a regime controllato, quale ad esempio un istituto bancario.
Bonus edilizi, non c’è la possibilità di comunicare in ritardo con la remissione in bonis 2024
Tutto questo meccanismo non è stato prorogato anche per il 2024 e la scadenza rimane quella del 4 aprile, termine già prorogato rispetto al giorno 16 marzo scorso. Nel rispetto dell’adempimento dei prossimi due giorni, l’Agenzia delle entrate avrà il tempo necessario a disposizione per caricare le informazioni relative ai crediti d’imposta dell’anno 2023 sul modello 730 precompilato. La messa a disposizione del modello sul portale istituzionale è prevista per il giorno 30 aprile 2024.
Blocco circolazione dei crediti d’imposta del decreto 39 del 2024
In merito alla cessione dei crediti d’imposta e agli sconti in fattura del superbonus incombe anche il recente blocco operato dal decreto numero 39 del 2024. Per i condomini e gli operatori che avessero conservato la possibilità di ricorrere alle due opzioni (in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi) dopo il decreto 11 del 2023 – purché entro questa data fosse stata presentata la Certificazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas) – si perde il vantaggio nel caso in cui entro il 29 marzo scorso non fosse iniziato l’intervento o effettuato il pagamento di almeno una fattura di lavori da agevolare con il superbonus.
Una deroga alla stratte del superbonus sussiste solo per le zone terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche per gli immobili danneggiati dai sismi a decorrere dal 1° aprile 2009 (Abruzzo) al 24 agosto 2016 (Marche).