E’ retroattivo il blocco della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura sul superbonus a seconda dei casi di pagamento di una fattura, di inizio dei lavori e di presentazione della Certificazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas). Il decreto 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2024, fissa le condizioni affinché si possa ancora ricorrere a una delle due opzioni di utilizzo del bonus. Ma gli ambiti sono davvero ridotti, tanto è vero che saranno molti di più i contribuenti esclusi dalle due opzioni che quelli che potranno ancora utilizzare sconti e cessioni dei crediti.
Il risultato è ovvio: si potrà beneficiare del superbonus solo come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Ma non tutti i contribuenti hanno abbastanza capienza fiscale da potersi permettere di rilevare il bonus in quattro anni. Non ci sarà, infatti, nemmeno la detrazione spalmata su dieci annualità come avvenuto nel 2023 per le spese del 2022.
Blocco cessione crediti retroattivo sul superbonus, i casi: pagamento fattura, inizio lavori e Cilas
Sarà un blocco retroattivo delle cessioni dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura del superbonus rispetto alle modalità di utilizzo dei bonus edilizi alle condizioni in vigore fino al 29 marzo 2024, giorno precedente la pubblicazione del decreto 39 che ha cambiato la normativa. Il nuovo provvedimento varato il 26 marzo scorso dal Consiglio dei ministri del governo di Giorgia Meloni assesta un ulteriore stop alla circolazione dei crediti d’imposta dopo il decreto 11 del 17 febbraio 2023. Chi era riuscito a mantenere il diritto ad avvalersi delle due opzioni per spese sostenute nel 2023, probabilmente non riuscirà a fruire di sconti e cessione dei crediti dopo quest’ultimo intervento normativo.
Nel dettaglio, il decreto di fine marzo va a depotenziare il grosso quantitativo di Certificazioni asseverate di inizio dei lavori (Cilas) rimaste nel cassetto dei condomini. Si tratta di titoli che erano stati presentati prima del 17 febbraio 2023 e che, pertanto, potevano essere utilizzati a tempo indeterminato per futuri avvii di lavori in superbonus. Il decreto 29 del 2024 stralcia questa possibilità per i condomini che, alla data del 30 marzo 2024, non abbiano pagato alcuna fattura collegata a interventi in effetti eseguiti sugli immobili.
Blocco cessione crediti retroattivo superbonus, chi perde lo sconto dopo il 30 marzo 2024
Pertanto, i lavori che non risultano già effettivamente avviati al 30 marzo 2024 non potranno utilizzare le opzioni di cessione dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura se collegati all’agevolazione del superbonus. Il provvedimento stoppa anche la possibilità di anticipare le fatture per lavori che dovranno essere ancora realizzati. Non ci sarà questa scappatoia che, per molti operatori, era diventata di consuetudine soprattutto dopo l’agevolazione del bonus facciate.
Chi potrà ancora utilizzare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta del superbonus? Sono salvi gli operatori che abbiano effettuato un pagamento di una fattura collegata a lavori effettivamente effettuati su un immobile con agevolazione del superbonus. La norma esclude, quindi, anche chi – nei giorni a cavallo dell’approvazione e della pubblicazione del decreto 39 del 2024 – abbia provato a salvare i crediti con un bonifico dell’ultima ora. Serve l’effettuazione concreta degli interventi collegata alla fattura e al pagamento.
Bonus edilizi, chi mantiene la possibilità di applicare gli sconti?
La salvaguardia dell’inizio dei lavori entro il 29 marzo 2024 e del pagamento di una fattura sussiste per interventi con presentazione della Cilas entro il 16 febbraio 2023. Infatti, a partire dal decreto 11 dello scorso anno, le presentazioni successive dei titoli di inizio dei lavori non producono la proroga delle due opzioni.
Sulle salvaguardie del decreto 212 del 2023 (Dl “Salva spese”) – che proroga il superbonus al Terzo settore e agli istituti delle case popolari (Iacp) – diventa essenziale la data del 30 marzo 2024. Anche in questo caso, è necessario aver depositato la Cilas entro il 29 marzo per mantenere le due opzioni.