Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: con la pubblicazione della circolare n. 52 del 27 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la normativa applicabile, i distacchi e la trasferibilità delle domande relative alle prestazioni pensionistiche.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento all’Accordo sulla sicurezza sociale che è stato firmato a Roma in data 6 febbraio 2009 da parte della Repubblica italiana e del Giappone e che entrerà in vigore a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024.

Tale Accordo, nello specifico, è stato successivamente ratificato dalla legge n. 97 del 18 giugno 2015, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 dell’8 luglio 2015.

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche all’Accordo amministrativo che è stato stipulato a Tokyo lo scorso 30 agosto 2023 e che entrerà in vigore sempre a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024.

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: cosa cambia da oggi?

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalle sopra citate disposizioni legislative a partire dalla giornata di oggi, lunedì 1° aprile 2024, è entrato in vigore l’Accordo che è stato stipulato in materia di sicurezza sociale da parte dell’Italia e del Giappone.

Questo Accordo sulla sicurezza sociale, nello specifico, inizia a produrre i suoi effetti insieme anche a quanto è stato previsto all’interno di un altro Accordo amministrativo che è stato firmato a Tokyo in data 30 agosto 2023.

Ad ogni modo, entrambi gli Accordi sono stati messi a disposizione da parte dell’INPS all’interno del proprio sito web ufficiale ed, in particolare, all’interno dei rispettivi Allegati n. 1 e n. 2 della circolare in oggetto.

Tali Accordi sottoscritti tra la Repubblica italiana e il Giappone, nello specifico, hanno come obiettivo principale quello di evitare la doppia imposizione contributiva per quanto riguarda le disposizioni legislative in materia previdenziale che vengono applicate sia ai lavoratori privati che ai lavoratori pubblici che operano all’interno del territorio dell’altro Stato contraente (Giappone).

In particolare, l’Ambasciata del Giappone a Roma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) hanno dato seguito alle precedenti note del 13 gennaio 2023 e del 19 gennaio 2023 regolando quelle che sono le modalità di applicazione di quanto viene disposto all’interno dell’art. 7 dell’Accordo in materia di distacco per quanto riguarda il lavoratore distaccato in uno degli Stati contraenti che firma un contratto di lavoro locale con l’azienda distaccataria.

Campo di applicazione

L’art. 2 dell’Accordo sulla sicurezza sociale stipulato in data 6 febbraio 2009 da parte dell’Italia e del Giappone, nonché l’art. 2 del successivo Accordo amministrativo firmato a Tokyo lo scorso 30 agosto 2023, regolano i seguenti sistemi pensionistici per quanto riguarda lo Stato Italiano:

  • l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • le gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
  • la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
  • le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, compresi gli iscritti alla Gestione pubblica in base a quanto previsto all’interno degli Accordi con lo Stato di Israele (circolare n. 196 del 2 dicembre 2015) e con la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale (circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

Ecco, invece, quali sistemi pensionistici regolano i sopra citati articoli per quanto riguarda il Giappone:

  • la pensione nazionale, ad esclusione del Fondo pensionistico nazionale;
  • l’assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati, ad esclusione del Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati;
  • il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti statali;
  • il “Mutual Aid Pension” per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati, ad esclusione del sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali;
  • il “Mutual Aid Pension” per il personale delle scuole private.