Superbonus, è possibile stilare un elenco di chi siano gli esclusi dalla cessione dei crediti d’imposta e degli sconti sulle spese effettuate del 2024. La stretta del governo, con il decreto legge numero 39, varato in Consiglio dei ministri il 26 marzo scorso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 30 marzo, blocca gli ultimi spiragli di poter utilizzare le due opzioni di agevolazione delle spese.
Inoltre, vi sono alcune date chiave che chi opera nel campo dei bonus edilizi non può non tenere in mente. La prima fa riferimento al 16 febbraio 2023, ultimo giorno prima dell’entrata in vigore del decreto legge 11 che bloccava cessione dei crediti e sconti in fattura per i lavori successivi. Questa data torna prepotentemente anche nella stretta del nuovo decreto di oggi, 30 marzo 2024.
Inoltre, i contribuenti dovranno prestare attenzione al 4 aprile prossimo, data di scadenza delle comunicazioni all’Agenzia delle entrate delle opzioni del 2023 e delle rate residue degli anni precedenti.
Superbonus, ecco chi sono gli esclusi dalla cessione crediti: oggi entra in vigore il decreto 39 del 2024
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di oggi, 30 marzo 2024, il decreto legge 39 approvato in Consiglio dei ministri quattro giorni fa con l’obiettivo di fissare una nuova e decisiva stretta alla circolazione dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura sul superbonus.
A subire la stretta sono alcune situazioni che erano sfuggite dal precedente decreto di blocco, il numero 11 del 17 febbraio 2023. Pertanto, i nuovi esclusi dalla possibilità di cessione del credito d’imposta sono tutti coloro che avevano firmato un contratto con l’impresa di esecuzione dei lavori senza il deposito della Certificazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas).
La stretta coinvolge gli enti del Terzo settore e le onlus, oltre agli enti delle case popolari. Per i rapporti che intercorrono tra committente e impresa esecutrice non si potrà più utilizzare la cessione dei crediti d’imposta, nemmeno a favore dei soggetti qualificati, come banche e gruppi assicurativi.
Superbonus chi esclusi cessione crediti anche con Cilas depositata
Il secondo scenario del blocco della circolazione dei crediti d’imposta sul superbonus investe i condomini che avevano preparato la Certificazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas) prima del 17 febbraio 2023, rimandando tuttavia l’inizio dei cantieri. Se per questi condomini fino a poche ore fa era possibile utilizzare sconti e cessioni dei crediti, con l’entrata in vigore del decreto 39 del 2024 si dovrà optare per la sola detrazione fiscale.
Senza fattura o pagamento spese si perdono le due opzioni dei bonus edilizi
Tra i nuovi esodati dal superbonus (ed esclusi da sconti in fattura e cessione dei crediti) si ritrovano coloro con i lavori già avviati ma senza il pagamento di alcuna fattura per gli interventi realizzati. Ad esempio, l’emissione della prima fattura può avvenire al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori del 30 per cento.
Pertanto, anche i cantieri avviati a inizio di quest’anno, con Cilas presentate in tempo prima del 17 febbraio 2023 – giorno di entrata in vigore del decreto 11 che bloccava le cessioni e gli sconti a partire dallo scorso anno – si ritroveranno senza poter utilizzare una delle due opzioni di circolazione dei crediti.
Comunicazioni Agenzia entrate sconti e crediti il 4 aprile 2024
Attenzione, infine, alla data del 4 aprile 2024, giorno di scadenza per trasmettere le comunicazioni all’Agenzia delle entrate delle cessioni dei crediti e degli sconti sul superbonus per spese del 2023 e per le rate residue del 2020, 2021 e 2022.
Entro il giovedì dopo Pasqua, dunque, non si dovrà perdere l’appuntamento con la comunicazione, anche perché il decreto 39 del 2024 blocca anche la remissione in bonis, inizialmente fissata per il 15 ottobre prossimo. Chi non presenta la comunicazione, dovrà utilizzare il bonus solo mediante la detrazione fiscale in quattro quote delle dichiarazioni dei redditi dal 2024 al 2027.